La PEC garantisce la ricezione del messaggio ma non il contenuto dell’allegato

17.06.2024

Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2024, n. 10091 

Scarica l'ordinanza qui:

La PEC (Posta Elettronica Certificata) è uno strumento per le comunicazioni tra persone, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni che ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti anche la PEC, così come la raccomandata, prova sia l'invio sia il ricevimento della comunicazione.

Disciplinata dal D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, L. 16 gennaio 2003, n. 3) e resa obbligatoria, con la L. 221 del 2012 per tutte le imprese, la sua finalità è quella di rendere i documenti trasmessi attraverso questo mezzo opponibili ai terzi e con data certa.

Nell'ordinanza oggetto di questo scritto, gli Ermellini ribadiscono che la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio ma non può garantire il contenuto del documento allegato affermando che "La posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato". Praticamente, non si può dedurre che l'autore della PEC sia anche l'autore del documento allegato, o più precisamente, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto.

Infatti, se alla PEC stessa è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, "occorrendo, a tal fine, che sul file allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità", dice la Cassazione.

All'interno di uno studio legale, la PEC può essere utilizzata ad esempio per inviare una diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore e assume rilevanza nel processo telematico.

Per tale ultimo aspetto, la PEC nell'ambito del processo telematico fa sì che gli atti di controparte, le impugnazioni ricorsi e le azioni legali potranno essere rese effettive tramite casella di posta certificata.

Dott.ssa Veronica Riggi