Rinvio alle S.U. su pensione di reversibilità al coniuge e al figlio di coppia dello stesso sesso

28.10.2024

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 21 agosto 2024 n. 22992

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L'ordinanza oggetto di questo scritto ha preso in esame le diverse ed intricate posizioni giuridiche che vengono in considerazione nel complesso caso di una omosessuale che aveva contratto matrimonio nello stato di New York nel 2013 e avuto un figlio tramite fecondazione assistita, sempre negli Stati Uniti.

L'atto di nascita del figlio veniva inizialmente trascritto in Italia recando solo il nominativo del padre biologico, nel 2010, mentre il matrimonio veniva registrato in Italia come unione civile solo nel 2016, con l'entrata in vigore della L. n. 76/2016, che per la prima volta ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, per persone dello stesso sesso, di contrarre unione civile.

Nel 2017 venivano trascritti in Italia sia la sentenza statunitense di accertamento della paternità anche dell'altro coniuge, sia l'atto di nascita statunitense aggiornato con il riconoscimento di paternità, appunto, ma nel mentre uno dei due coniugi ovvero il padre biologico del figlio, era deceduto ed il coniuge superstite ed il figlio facevano quindi domanda all'INPS di erogazione della pensione ai superstiti, rispetto alla quale l'INPS non adottava alcun provvedimento nemmeno a seguito del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

Adita l'autorità giudiziaria per trattamenti discriminatori, il Tribunale rigettava la domanda sostenendo che:

- l'INPS non avesse negato la prestazione per motivi di sesso o orientamento sessuale ma, sostiene il Tribunale, che i richiedenti, al momento del decesso dell'assicurato, non avessero i requisiti richiesti dalla legge. Infatti, secondo il Giudice, prima dell'entrata in vigore della L. n. 76/2016 mancavano i presupposti giuridici per la concessione del beneficio, in quanto la legge era entrata in vigore il dopo la morte del coniuge titolare del trattamento e non aveva efficacia retroattiva;

- la pretesa al trattamento previdenziale, a detta del Tribunale, era fondata su una interpretazione estensiva o analogica della nozione di coniuge al convivente di fatto, anche dello stesso sesso;

- l'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. è ritenuta incompatibile con il rito del lavoro.

Padre e figlio proponevano appello e la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la decisione del Tribunale, evidenziando che l'oggetto del giudizio e l'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque in linea con diversi precedenti della stessa Corte costituzionale, ed ha fatto luce sul:

- diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e che rientra tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, tra cui quella omosessuale stabile, oltre che meramente previdenziale;

- l'obiettivo di tale tipologia di prestazione è quello di prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge, anche perché il vincolo di solidarietà coniugale, proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo all'evento morte del lavoratore e tale vincolo si verifica anche all'interno della coppia omosessuale stabile a cui non è stato consentito unirsi in matrimonio;

- caso di specie, non fosse in discussione tra le parti il legame stabile tra i due coniugi ma anche e soprattutto in favore del figlio minore, senza alcun dubbio parte della relazione stabile affettiva tutelata costituzionalmente ed il cui status è comunque disciplinato da provvedimenti accertativi dello Stato estero di nascita;

- panorama normativo interno, il giudice ha il compito di salvaguardare il "superiore e preminente interesse del minore", così come sancito anche da diverse fonti internazionali ratificate dall'Italia.

L'INPS proponeva ricorso in Cassazione per 2 motivi:

  • la L. n. 76/2016 non dispiegherebbe effetti nei confronti di unioni precedenti alla sua entrata in vigore né si potrebbe sostenere una applicazione della stessa retroattiva invocando una interpretazione adeguatrice;
  • Sulla posizione del figlio, l'INPS ha evidenziato come la trascrizione della sentenza statunitense del riconoscimento della paternità del genitore intenzionale sarebbe pensabile contraria ai principi di ordine pubblico e, dunque, non potrebbe esplicare alcun effetto in Italia nell'ambito di procedimenti quali quello di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.

All'esito dell'udienza di discussione tra le parti, la Sezione Lavoro ha rimesso alla valutazione della Prima Presidente l'opportunità di sottoporre il caso in esame al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in considerazione della molteplicità degli interessi in ballo, dell' impatto dei profili di diritto sottesi alla pronuncia su numerosi casi concreti, nonché della complessità delle diverse discipline giuridiche da bilanciare, allora non solo prettamente profili di diritto previdenziale, ma anche di diritto di famiglia, di riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri in Italia, anche nell'ottica di una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata nonché conforme al diritto dell'Unione Europea.

C'è un però!!

L'ordinanza in commento da sì atto che la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale abbiano in passato già chiarito che "la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 76/2016, a favore di superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta." e che "La normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge, essendo il partner dell'odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. n. 76/2016".

PRATICAMENTE, la convivenza del controricorrente con il partner si è svolta interamente come convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della L. n. 76/2016 ed è anche vero che "il caso di specie si differenzia da quelli già vagliati nei precedenti del 2021 e del 2022, in virtù del fatto che la coppia in questione non avesse solo una stabile convivenza, ma fosse comunque sposata a tutti gli effetti, seppur con rito straniero ed avesse cresciuto un figlio."

Rilevante è la posizione del figlio.

La Sezione Lavoro ha evidenziato come l'accertamento dello status filiationis non possa essere messo in discussione ma necessita la valutazione dell'interesse preminente del minore "anche alla luce della funzione solidaristica immanente ai trattamenti di reversibilità, affermata a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale (fra le molte, Corte cost. sentenza n. 174/2016)".

Non resta che attendere e capire come la Suprema Corte deciderà di procedere, sia rispetto alla questione sull'assegnazione in composizione a Sezioni Unite sia, poi, nel merito della controversia.