La perdita di chance: profili risarcitori del danno curriculare

11.09.2023

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, Sent., 3 novembre 2022, N. 3092

La pronuncia in esame viene emanata in seguito al ricorso presentato nei confronti di un ente comunale per avere quest'ultimo indetto un avviso pubblico (per cui il ricorrente aveva presentato domanda) avente ad oggetto la selezione ed il conferimento di quattro incarichi di Direttore di cantiere e quattro di coordinatore per la sicurezza.

La doglianza espressa trae origine dalla circostanza che l'ente comunale avesse affidato tutti gli incarichi di coordinatore per la sicurezza al medesimo soggetto il quale, peraltro, non aveva neppure presentato istanza di partecipazione alla selezione.

Il ricorrente impugna i provvedimenti chiedendone l'annullamento e domanda altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno da mancato compenso e del danno curriculare.

Il Tribunale, in tale sede, censura la condotta dell'Amministrazione resistente in quanto contraria ai principi di libera concorrenza fra gli operatori economici, di trasparenza, imparzialità e buon andamento che dovrebbero informare ogni scelta delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Sindaco aveva individuato "nell'odierno controinteressato e con motivazione del tutto formale ma non sostanziale, un professionista, estraneo al novero di quelli che avevano proposto la candidatura e lo ha fatto concentrando in capo a tale ultimo soggetto la totalità delle prestazioni da affidare".

Il giudice adito, con la medesima sentenza, rigettava la richiesta risarcitoria così come formulata dal ricorrente, limitatamente alla voce di danno assertivamente prodotto dalla mancata erogazione del compenso: "la tipologia di procedura posta in essere non consente di avere la certezza assoluta che il servizio, in ipotesi di valutazione dei curricula presentati dai soggetti che hanno risposto all'avviso pubblico, sarebbe stato comunque affidato al ricorrente, considerato che la scelta avrebbe dovuto essere il frutto di un'attenta valutazione dell'Amministrazione dagli esiti incerti. Essa va, parimenti, ritenuta infondata, con riferimento al danno curriculare, considerato che non è possibile effettuare un giudizio prognostico, circa l'effettivo affidamento del servizio al ricorrente".

La domanda risarcitoria era stata rigettata in quanto il pregiudizio asseritamente sofferto ricadeva sul "danno curriculare": la possibilità, preclusa al ricorrente, di essere affidatario di ulteriori futuri servizi per il mancato inserimento di quell'incarico nel proprio curriculum. Invero i profili di risarcibilità del danno che attengono al caso di specie devono correttamente incardinarsi nella perdita di chance, vale a dire nella perdita della concreta possibilità, per il ricorrente, di divenire affidatario di uno o più incarichi oggetto dell'avviso pubblico.

Per tale approdo, la proposta risarcitoria deve essere individuata proprio in quella voce di danno che configura un pregiudizio certo in relazione al conseguimento di un vantaggio economico apprezzabile: poiché gli incarichi da attribuire erano quattro ed i professionisti che avevano ottenuto l'iscrizione nell'elenco da cui attingere per l'assegnazione erano due, tra cui il ricorrente, vi erano serie, concrete ed apprezzabili probabilità circa il conferimento di almeno due incarichi al professionista illegittimamente escluso.

Il T.A.R. accoglie pertanto la richiesta risarcitoria del danno da perdita di chance, quantificandolo in via equitativa, operando una media aritmetica sul valore del totale degli incarichi da conferire.

L'indirizzo costante della Giurisprudenza rispetto al risarcimento del danno da perdita di chance è nel senso di ritenere: "la perdita di chance è un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, la quale implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito; ne deriva la necessità della prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza".

Un tale arresto rappresenta una conquista in punto di risarcibilità del danno emergente inteso, quest'ultimo, come depauperamento che subisce il patrimonio di un soggetto danneggiato. Infatti, la possibilità concreta ed attuale di poter apprendere un vantaggio suscettibile di quantificazione economica assume rilievo giuridico al punto da meritare un preciso inquadramento tra le richieste risarcitorie: la perdita di chance.

Dott.ssa Martina Buzzelli