Porto abusivo di coltello: quando è punibile ai sensi dell’art. 699 c.p.?
Portare un coltello fuori dalla propria abitazione può integrare un illecito penale sanzionato sia dall' art. 699 del codice penale che dall'art. 4. della legge 110/1975.
Nello specifico, l'art. 699 c.p. stabilisce la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi per chiunque, senza la richiesta licenza dell'autorità porta un'arma fuori dalla propria abitazione, mentre è punito con l'arresto da 18 mesi a 3 anni chi, fuori della propria abitazione, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, come, per l'appunto, un coltello.
Diversamente, l'art. 4 della legge 110/1975 sancisce che, "senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa", armi improprie, cioè come specificamente specificato dalla disposizione stessa, "bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona", pena l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Dalle menzionate disposizioni, dunque, appare evidente che classificare un coltello ai sensi della disposizione codicistica piuttosto che farla rientrare nell'elenco della normativa speciale ha effetti sanzionatori differenti, dato che l'art. 4 della legge 110/1975 costituisce una contravvenzione, anziché un delitto, punito, oltre che con l'ammenda, con una pena detentiva decisamente inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 699 del codice Rocco.
Ragion per cui, la Giurisprudenza di legittimità si è preoccupato in diverse occasioni di definire dei criteri in base ai quali intendere il coltello quale arma ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 110/1975, ovvero quale arma propria bianca ai sensi dell'art. 699 c.p., per la quale è vietato il porto in modo assoluto e non è ammessa la licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.
A tal proposito, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il comune coltello a serramanico, cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina, costituisce strumento da punta e/o da taglio, cioè arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (cfr., tra le più recenti, Cassazione, Sez. I Penale, 07 settembre 2022 n. 32929)
Diversamente, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, è arma propria (bianca), sicchè il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico, ovvero il coltello a serramanico privo di "congegno di scatto" che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con l'impugnatura sicchè la "successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio".
In tutte le sentenze relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla, la Corte di legittimità ha inoltre indicato come discrimen ai fini della qualificazione del coltello come arma propria la attitudine ad "assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli (si richiami, sul punto, ex multis Cass. Pen. n. 19927/2014).