Che cos’è la licenza di porto di armi e a chi deve essere comunicata?
La disciplina del porto di armi è regolamentata dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e la licenza che ne deriva consiste in una speciale autorizzazione che consente ai cittadini italiani, titolari di un'arma, di portarla o trasportarla.
La concessione della licenza, che salvo quanto stabilito dalla legge ha durata annuale, può essere di tre differenti tipologie: il porto di armi per uso venatorio, per difesa personale e per motivi sportivi. Il rilascio della licenza è subordinato ad una serie di adempimenti quali: l'attestazione circa l'idoneità psico-fisica del soggetto richiedente per l'utilizzo delle armi da fuoco; la dichiarazione di non essere obiettori di coscienza.
Necessaria è altresì la dimostrazione circa la capacità di maneggiare un'arma e l'attestazione che il soggetto richiedente non si trovi in una delle condizioni ostative previste dalla legge.
Secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 42 TULPS, l'interessato che, decorsi 30 giorni dalla richiesta, abbia ottenuto tale provvedimento deve comunicalo sia ai conviventi maggiorenni che al convivente more uxorio, i quali sono già stati indicati al momento della presentazione dell'istanza.