Il principio causale tra conferme e smentite
Il sistema di diritto civile italiano accoglie il principio causale e rifiuta il contrapposto principio di astrazione.
La causa costituisce un elemento essenziale del contratto (art. 1325, n.2 c.c.), ragion per cui, non sono ammessi spostamenti patrimoniali privi di giustificazione causale.
A conferma di tale principio, il codice civile nell'articolo 2041 c.c vieta gli arricchimenti ingiustificati.
Oggi la causa viene considerata in concreto come la funzione economico individuale del contratto e non più in astratto come funzione economico sociale secondo la teoria elaborata da Emilio Betti e posta alla base del codice civile del 1942.
Altri sistemi, come ad esempio quello tedesco, accolgono il principio di astrazione e riconoscono, pertanto, la validità dei negozi astratti.
Il modello germanico, che si rifà alla tradizione romanistica, si caratterizza per la scissione tra titulus e modus adquirendi.
Il trasferimento della proprietà della cosa venduta oltre al contratto di vendita (titulus) necessita di un ulteriore e distinto atto di trasferimento del diritto (modus).
L'atto traslativo opera anche se non vi è una ragione giustificatrice causale.
Oggi a livello di codificazione comunitaria si assiste ad un fenomeno che sembra andare in direzione opposta alla nostra tradizione giuridica.
I Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall'Unidroit e i Principi di diritto europeo dei contratti previsti dalla Commissione Lando non menzionano la causa tra gli elementi essenziali del contratto.
L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sulla volontà delle parti e assicurare una maggiore certezza e ridurre le controversie.
Nonostante la centralità e la primazia riconosciuta al diritto comunitario, nel nostro sistema il principio causale opera con la massima intensità e non conosce smentite.
La presenza di negozi astratti non può ammettersi nemmeno rispetto a quelle che sono soltanto forme di astrazione processuale.
La causa, nei contratti ad effetti obbligatori, si presume esistente e implica un'inversione dell'onere della prova, rispetto alla regola posta dall'articolo 2697 co. 1 c.c.
Tuttavia, l'assenza di causa rende invalida la promessa come si ricava dall'articolo 1988 c.c., in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, norma che fa riferimento agli atti unilaterali, ma è applicabile anche alle promesse contenute nei contratti.
La causa, quindi, se sembra essere scomparsa dai progetti di diritto europeo dei contratti, nel nostro ordinamento è un elemento essenziale ed imprescindibile che non arretra nemmeno a fronte di tendenze di particolare significato.
Riferimenti bibliografici:
Il contratto (Gazzoni)
Il contratto (Galgano)