Cos’è il principio di specialità nel diritto penale?

18.07.2024

L'art. 15 c.p. sancisce il principio di specialità nel diritto penale, criterio logico-strutturale tra quelli risolutivi del c.d. "concorso apparente di norme" – unitamente al principio dell'assorbimento e della sussidiarietà o consunzione – che si verifica quando più norme sembrano disciplinare il medesimo fatto, ma solo una di queste può essere applicata al caso concreto.

Testualmente, la norma prevede che "Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

Sulla definizione di "stessa materia" si rinvengono tre orientamenti differenti, a seconda che si voglia sposare la teoria dell'identità del bene protetto, del fatto astrattamente considerato ovvero il medesimo fatto concreto.

Tale principio presuppone che tra le due norme sussista un rapporto da genere a specie, con prevalenza della norma speciale su quella generale e tale per cui, in mancanza della norma speciale, la fattispecie delittuosa sarebbe ricompresa nell'alveo della norma generale.

Graficamente, infatti, la relazione tra le due disposizioni può essere raffigurata come due cerchi concentrici, in cui quello esterno – rappresentante la norma generale – racchiude il cerchio più piccolo – norma speciale – con la conseguenza che la fattispecie ricadrebbe all'interno di quella generale in assenza del cerchio più piccolo.

Per "speciale" si intende quella norma che contiene tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie generale, più altri specifici c.d. specializzanti. La specialità può essere "per aggiunta" (quando la norma descrive elementi specifici aggiuntivi rispetto all'altra) o "per specificazione" (quando la norma contiene elementi che specificano ulteriormente gli elementi dell'altra), nonché "unilaterale" – quando la fattispecie tipica presenta tutti gli elementi di quella generale più alcuni specializzanti – ovvero "reciproca" – qualora le disposizioni abbiano un nucleo di elementi comune ma sono tra loro indipendenti.

Dott.ssa Simona Ciaffone