Il principio dispositivo e il principio della domanda
"GiuridicaMente" parlando, il processo è il complesso delle attività e delle forme mediante le quali vengono risolte le controversie tra due soggetti da un terzo imparziale e disinteressato (il giudice), oltre che dotato del potere effettivo di imporre con autorità alle parti l'accettazione della sua sentenza.
Nella definizione sopra data, vengono in rilievo gli elementi fondamentali del processo ovvero le due parti in disaccordo che si rivolgono a un giudice per far ristabilire l'ordine e applicare la legge correttamente.
Nel dettaglio, l'art. 111 della nostra Costituzione stabilisce i principi del cd. giusto processo e cioè quelli che stabiliscono che il processo è disciplinato dalla legge, che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, che il giudice è un soggetto terzo ed imparziale e che il processo deve avere una ragionevole durata.
Poi vi sono altri elementi quali il principio dell'onere della prova e il principio dispositivo, quello che di fatto va a "limitare il potere" del giudice.
Piccola premessa:
[Il diritto di azione trova fondamento nell'art. 24 della Costituzione, il quale afferma che:
"tutti hanno il diritto di potere agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto o interesse legittimo".
Il diritto di azione deve essere inteso come un diritto concreto di rivolgersi all'autorità giudiziaria per tutelare una propria posizione giuridica soggettiva.]
Il principio dispositivo (o dell'impulso di parte) opera nel momento introduttivo del giudizio e nel suo successivo svolgimento.
Relativamente al momento introduttivo esso si specifica nel principio della domanda, previsto e disciplinato dall'art. 99 c.p.c., ai sensi del quale:
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
Spetta quindi (secondo la norma) alla parte scegliere se richiedere o meno la tutela giurisdizionale non potendo essa essere attivata officiosamente dal giudice.
Per altro verso, la domanda giudiziale potremmo definirla come l'atto di impulso del processo, cui è subordinato e connesso l'esercizio della giurisdizione.
Dal punto di vista formale la domanda si propone o con atto di citazione o con ricorso.
Gli elementi costitutivi di una domanda giudiziale sono:
ATTENZIONE: Il mutamento di uno solo di questi elementi comporterebbe il mutamento della domanda!!
Vi è di più! Poiché vi sono alcuni casi in cui questo non accade, come ad es. nell'ipotesi di mutamento soggettivo nei casi di successione a titolo universale o particolare; e vi sono dei casi in cui si verifica un mutamento della causa petendi e la domanda resta tale.
Orbene, è opportuno in questa sede fare la differenza tra: diritti auto-determinati (ossia quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto) e diritti etero-determinati (ossia quelli la cui identificazione avviene in funzione dello specifico fatto storico costitutivo).
Questa distinzione è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli. Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati come per es. la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, una eventuale modifica del titolo costitutivo non comporterà un mutamento della domanda.
Nel caso, invece, di azioni relative ai diritti etero-determinati come i diritti di credito il mutamento della causa petendi comporterà il mutamento della domanda.