Procedimento disciplinare e le sue sanzioni
Il Titolo V (art.50-63) della legge n.247/2012 (legge sull'ordinamento della professione forense) disciplina il c.d. procedimento disciplinare ovvero un procedimento finalizzato ad accertare eventuali violazioni di obblighi professionali o deontologici da parte degli avvocati o praticanti avvocati iscritti all'albo.
Gli organi cui spetta il compito del controllo disciplinare sono i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD).
Il procedimento disciplinare consta di tre fasi:
I. il proscioglimento, con formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare";
II. un richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nel caso di infrazioni lievi;
III. oppure l'irrogazione della sanzione disciplinare
Il procedimento si apre a seguito della notizia di illecito disciplinare (tramite esposto o denuncia) pervenuta al Consiglio dell'ordine che deve, anzitutto, darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 20 giorni. E' tenuto, inoltre, a trasmettere gli atti al CDD competente per ogni ulteriore atto procedimentale.
Il presidente del Consiglio distrettuale iscrive in un apposito registro, senza ritardo, il ricevimento degli atti relativi al possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto al quale si riferiscono e, nel caso di manifesta infondatezza, chiede l'archiviazione senza formalità.
In caso contrario, designa una commissione che deve giudicare e nomina un consigliere istruttore.
Quest'ultimo, conclusa la fase istruttoria, propone al CDD una richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.
Il capo d'incolpazione, al fine di garantire un'adeguata difesa, deve contenere l'avviso che l'incolpato può, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prenderne visione ed estrarre copia; può, altresì, depositare memorie, documenti ed essere sentito dal consigliere istruttorie con l'assistenza del proprio difensore.
Come già anticipato, decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato.
Durante il dibattimento l'incolpato può interrogare o fare interrogare testimoni, può produrre documenti o rendere dichiarazione, nonché sottoporsi all'esame del CDD.
Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, dando la parola al p.m., all'incolpato e al suo difensore.
Conclusa la discussione, il consiglio distrettuale decide a maggioranza dei votanti (in caso di parità, prevale il voto del presidente).
Oltre al proscioglimento e al richiamo verbale, il CDD può irrogare una delle sanzioni disciplinari elencate nell'art.22 cod. deontologico:
- avvertimento che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con l'invito ad astenersi dal compiere ulteriori infrazione;
- censura, ovvero il biasimo formale;
- sospensione che consiste nell'esclusione temporanea (2 mesi a 5 anni) dall'esercizio della professione o dal praticantato;
- radiazione, invece, comporta l'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro
Contro le decisioni è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal deposito della sentenza, davanti ad un'apposita sezione disciplinare del CNF.
Infine, avverso le decisioni del CNF in materia disciplinare è possibile proporre impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, ma solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
E' bene, infine, ricordare che il Consiglio distrettuale di disciplinare può deliberare anche la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio per un periodo non superiore a un anno.