Le pubblicazioni di matrimonio sono un “PRIMO SI”?
NO! ESSE HANNO LA FUNZIONE DI PUBBLICITÀ - NOTIZIA.
Affinché si voglia dare validità al matrimonio canonico, devono seguire alcune formalità tra cui, le pubblicazioni.
Le pubblicazioni nella casa comunale costituiscono l'atto mediante il quale si rende nota all'esterno la volontà di due soggetti di contrarre matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili.
Infatti, esse hanno la funzione di pubblicità-notizia e per la loro regolarità è necessario che la richiesta sia fatta da entrambi gli sposi (o della persona che ha ricevuto l'incarico di farlo per loro), la richiesta deve essere fatta dal parroco all'ufficiale dello stato civile, affinché questi sappia che la pubblicazione sarà poi connessa alla successiva trascrizione matrimoniale, contente anche la cittadinanza, la loro libertà di stato e soprattutto l'insussistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o filiazione.
Le pubblicazioni hanno forma cartacea e le amministrazioni sono tenute a renderle pubbliche sul loro sito, nella sezione Pubblicazioni di matrimonio, nell'albo pretorio online.
La richiesta di pubblicazione deve coincidere con l'atto del procedimento di trascrizione e l'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di procedere alla pubblicazione a meno che non sussista un impedimento matrimoniale sia a livello civile che canonico. Stante gli eventuali impedimento, il pubblico ufficiale rilascia un certificato con i motivi del rifiuto di pubblicazioni (ricorribile in tribunale).
Il matrimonio non può essere celebrato, poi, prima del 4° giorno successivo alle pubblicazioni e perdono efficacia se esso non è celebrato entro i 180 giorni successivi.
La funzione portante di esse è quella di dare notizia della volontà delle parti di celebrare un matrimonio per permettere a terzi di presentare eventuale opposizione.
Sono legittimati:
- I genitori e in mancanza gli ascendenti fino al terzo grado;
- Il tutore o il curatore;
- Il coniuge della persona che vuole contrarre matrimonio;
- Il PM;
- I parenti del precedente marito se il matrimonio fu sciolto.
Se nessuno propone opposizione una volta trascorsi tre giorni dalla scadenza di esse, lo stato civile rilascia il certificato che NULLA OSTA alla celebrazione del matrimonio.