Qual è la differenza tra furto e rapina?
Il Titolo XIII, Libro II del Codice penale disciplina i reati contro il patrimonio, ove rientrano tutte quelle condotte delittuose lesive del patrimonio altrui, con il fine di trarre profitto dal reato. Tra le varie fattispecie ritroviamo il furto, la rapina, l'estorsione, la truffa, l'appropriazione indebita ecc.
I due reati contro il patrimonio maggiormente noti sono, senza dubbio, il furto (art. 624 c.p.) e la rapina (art. 628 c.p.), questi ultimi vengono spesso utilizzati, nel linguaggio comune, come sinonimi, tuttavia, dal punto di vista giuridico, presentano delle differenze essenziali.
Innanzitutto, il reato di rapina prevede che la sottrazione del bene altrui avvenga mediante l'uso di violenza alla persona, al contrario, il furto si configura con un mero impossessamento del bene altrui.
Seconda differenza riguarda la procedibilità del reato, il comma 3 dell'art. 624 c.p. prevede, per il furto, la procedibilità a querela della persona offesa, la rapina, invece, è un reato procedibile d'ufficio, dunque, non sarà necessaria alcuna querela da parte della persona offesa, affinché possa essere perseguito il reo.
Infine, un'ulteriore differenza riguarda le pene previste per i due reati: per il furto è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 154 a € 516. Invece, la pena senza aggravanti, prevista per la rapina, è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da € 927 a € 2.500.