Qual è la differenza tra remissione e rinuncia di querela?
La querela, disciplinata dall'art. 120 c.p., si annovera tra le condizioni di procedibilità, laddove l'attività non debba aver corso d'ufficio o dietro richiesta. Ed è proprio in relazione a questa fattispecie che vengono a configurarsi due istituti: la rinuncia alla querela e la remissione della stessa.
Innanzitutto è necessario sottolineare che si tratta di due figure diverse, non a caso collocate in capi e titoli differenti all'interno del nostro Codice Penale; pur sussistendo un elemento che le accomuna, ossia la possibilità di manifestarsi sia in via espressa e tacita.
L'art. 124 c.p. statuisce che la querela non possa essere esercitata nel caso in cui vi sia stata rinuncia – espressa o tacita – di colui al quale spetta il suo esercizio.
La rinuncia, il cui presupposto è la commissione di un fatto-reato, è dunque un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa dichiara la sua volontà affinché non si proceda per l'illecito subito.
Diversamente, la remissione di querela, disciplinata dall'art. 152, nel momento in cui viene posta in essere estingue il reato. Ciò detto, presupposto indefettibile di questo istituto è il fatto che il diritto alla querela sia stato esercitato e che, successivamente, la persona offesa (solo nei reati procedibili a querela) renda noto il suo desiderio di ritirarla e che il procedimento penale o non abbia luogo o non prosegua.