Quali sono le attività incompatibili con la professione di avvocato?
Il regime di incompatibilità con la professione di avvocato è disciplinato dall'art. 18 della Legge dell'ordinamento della professione forense (247/2012) e mira ad assicurare la piena indipendenza, efficienza ed autonomia della professione che sarebbe pregiudicata dal contemporaneo svolgimento di altre attività.
L'esercizio di professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta contemporaneamente o professionalmente, con qualsiasi attività commerciale in nome proprio o per contro altrui e con qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, amministratore unico o consigliere delegato ovvero qualsiasi attività di lavoro subordinato.
Uniche eccezioni sono l'insegnamento di materie giuridiche nelle università, scuole secondarie (pubbliche o private parificate) e l'esercizio dell'attività legale per conto di enti pubblici che possono iscriversi nell'elenco speciale, con limitate facoltà limitate e legate all'ente stesso.
Per i professori, infatti, è prevista una eccezione al regime di incompatibilità all'art. 19 della legge sull'ordinamento forense "l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento e la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici". I docenti possono optare per un impegno accademico a tempo pieno e dunque svolgere solo attività di valutazione, seminari e lezioni di carattere occasionale, ovvero per un tempo definito e svolgere attività professionale e di lavoro anche continuativo, purché non si determini una situazione di conflitto. Appare ovvio che se l'avvocato dovesse scegliere il regime a tempo pieno non può esercitare nessuna attività professionale ulteriore; al contrario, i docenti che scelgono il regime a tempo definito, possono svolgere regolarmente l'attività professionale di avvocato.
Ulteriori incompatibilità riguardano poi la funzione ricoperta, infatti, l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, del Governo, del CdM, della Camera, della Giunta Regionale, della Corte Costituzionale o del CSM, sarà sospeso dall'esercizio della professione forense per la durata della carica.
Per quanto riguarda poi i giudici onorari e i viceprocuratori onorari, gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio, non possono esercitare la professione dinanzi gli uffici giudiziari nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni; stessa cosa per il Giudice di Pace e per il curatore fallimentare.