Quali sono le qualificazioni soggettive espresse dagli artt. 357, 358 e 359 c.p.?

10.09.2024

Gli artt. 357, 358 e 359 distinguono tre diverse qualificazioni soggettive, ossia:

➔ Il PUBBLICO UFFICIALE: soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Si può definire pubblica, la funzione amministrativa, regolamentata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, contraddistinta dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA e dal suo esplicarsi mediante l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi;

l'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO: soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio ovvero un'attività, caratterizzata dall'assenza dei poteri tipici della pubblica funzione;

l'ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA', che può essere:

1. il privato, che esercita professioni forensi o sanitarie o altre professioni, il cui esercizio sia per legge vietato in assenza di una speciale abilitazione dello Stato;

2. il privato che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempia un servizio, dichiarato di pubblica necessità, mediante un atto della PA.

È necessario, inoltre, che tra la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità e il fatto criminoso commesso, sussista un peculiare rapporto, che può essere di:

a) contestualità: il fatto criminoso viene compiuto durante l'esercizio della pubblica funzione o del servizio (ad esempio, il reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio);

b) causalità: il fatto criminoso deve essere realizzato a causa della funzione o del servizio (ad esempio, il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale);

c) conseguenzialità teleologica: il fatto criminoso deve essere posto in essere per un fine collegato all'esercizio della funzione o del servizio (ad esempio, il delitto di corruzione).

Avv. Laura Giusti