Quando posso prendere visione degli atti di un procedimento penale che mi riguarda?
L'indagato può prendere visione degli atti che lo riguardano al termine della fase delle indagini preliminari ossia quando viene notificato a lui e al difensore (di fiducia o d'ufficio) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p.
Questo atto è un avvertimento circa la conclusione di indagini svolte sul suo conto e deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto per il quale si procede e le norme di legge che si presumono violate.
A questo punto l'imputato ha 20 giorni di tempo per visionare il fascicolo ed estrarne copia. Nello stesso arco di tempo può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni fatte dal proprio difensore, presentarsi per rendere dichiarazioni o essere sottoposto ad interrogatorio.
Per quanto riguarda i procedimenti di competenza del Giudice di pace (es. diffamazione ex art. 595 c.p.) per i quali non è previsto l'avviso ex art. 415bis, l'imputato può prendere visione dei documenti nel momento in cui riceve la notifica della data della prima udienza.