Rapina e attenuante per lieve entità: la sentenza della Corte Costituzionale

04.04.2025

C.Cost. n. 86 del 13 maggio 2024

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A cura di Avv. Sara Spanò

Con la sentenza n. 86, depositata In data 13 maggio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante".

Oggetto del giudizio a quo è l'imputazione di rapina impropria ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e sarebbero riusciti a sottrarsi all'intervento del personale dell'esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell'esercizio stesso mentre consumavano del pane.
La Corte ha osservato che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l'introduzione di una diminuente ad effetto comune, fino ad un terzo, quale "valvola di sicurezza" per i fatti di lieve entità.

Ebbene, essendo il reato di rapina un delitto contro il patrimonio plurioffensivo, ove tutelato non è solo l'interesse patrimoniale della persona offesa ma è anche la sicurezza e la libertà individuale della persona che ne è vittima, il Legislatore prevede per la consumazione del reato in esame l'elemento psicologico del dolo specifico.

Ed invero, al primo comma nella c.d. rapina propria stabilisce che il reo nella commissione del delitto oltre alla coscienza e alla volontà è richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; invece, al secondo comma nella rapina impropria il dolo è doppiamente specifico, ossia un ulteriore coscienza e volontà di usare violenza o minaccia allo scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso o di procurare a sé o ad altri l'impunità.

Quindi è chiara la natura di reato complesso ex art 84 c.p. che vede sussunte nel reato di rapina, diverse fattispecie criminose quali: il furto, la minaccia, la violenza privata etc, che vengono racchiuse in un'unica fattispecie criminosa quella punita e prevista all'art. 628 c.p.

Ragion per cui, il trattamento sanzionatorio attesa la gravità della fattispecie delittuosa veniva innalzato con la legge n. 36 del 26 aprile 2019, aumentando il minimo edittale – oggi- punito da 5 a 10 anni di reclusione.

È chiaro, dunque, che i fatti di lieve entità che abbiano compresso l'interesse patrimoniale in modo esiguo, nonché le condotte che non siano limitative della libertà individuale ovvero della sicurezza, non possono trovare lo stesso trattamento sanzionatorio dei comportamenti gravi che arrecano un maggiore pregiudizio ai beni giuridici tutelati dalla norma.

L'appesantimento del trattamento sanzionatorio ora illustrato per la rapina è analogo a quello che ha interessato l'estorsione, reato descritto dall'art. 629, primo comma, cod. pen. come la condotta di chi, «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».

Anche per l'estorsione il minimo edittale di tre anni di reclusione, stabilito originariamente per la forma semplice del reato, è stato aumentato a cinque anni .

Per l'estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale – a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena – è stato realizzato senza introdurre una "valvola di sicurezza", che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa. Difatti, con la sentenza n. 120 del 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Orbene, ciò che si è rilevato in base alla constatazione del reato di estorsione – atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «profitto», «danno» – il quale, può essere consumato anche tramite condotte occasionali, di minimo impatto personale, volte a conseguire un lucro irrisorio e tali da recare alla vittima un pregiudizio esiguo, come nel caso della fattispecie criminosa della rapina, trattandosi di eventi lesivi di minima entità.

La Corte sottolinea che tale estensione consegue sia al principio di uguaglianza, nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell'estorsione, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, i quali ostano all'irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto di reato.

Ed invero, la possibilità di modulare e individualizzare la pena in rapporto all'effettiva gravità del reato e all'esiguità del danno patrimoniale cagionato, valorizzerebbe la funzione rieducativa del reo, contrariamente, all'eccessività della sanzione che andrebbe a determinare un vulnus al principio di ragionevolezza sancito dall'art 3 cost, oltre, a non tener in debita considerazione un principio cardine previsto dal nostro ordinamento: il favor rei.