Le Sezioni Unite sul reato di rapina in riferimento alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
Cass. pen., Sez. Unite, 15 novembre 2024, n. 42124
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Di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 42124 del 2024 sancivano un importante principio di diritto, sulla scorta del quale: "ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante".
Ebbene, se poniamo il focus sulla norma incriminatrice prevista e punita dall'art. 628 c.p. sia nel caso della rapina propria che in quello della rapina impropria, le condotte poste in essere dal soggetto agente del reato sono: violenza o minaccia posti in essere in tempi diversi e utilizzati nei confronti della vittima al fine di sottrarre, dal possesso della stessa, il bene economico.
La condotta tipizzata, quindi, è costituita dalla stessa azione di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui, però, si aggiunge l'elemento più grave della violenza o della minaccia strumentali all'aggressione del possesso. Da qui, ne deriva la natura complessa del reato de quo derivante dalla commistione fra due reati: il furto e la violenza privata.
Considerata, altresì, la sua natura di reato plurioffensivo e come tale lesivo di due beni giuridici tutelati dal Legislatore e, segnatamente, l'interesse patrimoniale e la sicurezza nonché la libertà individuale della persona offesa, fanno sì che la fattispecie concreta debba subire un doppio accertamento circa il grado di offesa causato al soggetto passivo del reato.
Ed invero, quel che rileva nel caso di specie non è il valore patrimoniale, sebbene di modico valore, della res sottratta, bensì la violenza adoperata nei confronti della vittima allo scopo di impossessarsi del bene.
Difatti, se da tale condotta violenta ne scaturisce una lesione ai danni della persona offesa, in questo caso, non è possibile invocare l'attenuante del danno di speciale tenuità per il sol fatto che il bene sottratto sia di modesto valore. Perché in ossequio al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, nella valutazione del fatto il giudice deve compiere un esame complessivo dei beni - patrimoniale e personale - offesi dall'azione illecita della rapina, di modo che, solo quando entrambi risultano lievi è possibile invocare la predetta attenuante.
Né tuttavia vale a detrimento sostenere che dopo l'impossessamento il rapinatore si sia adoperato a restituire la res alla vittima del reato e sia sia limitato a trattenere, invece, quella di discreto valore anche su tale aspetto intervengono le Sezioni Unite e stabiliscono che: "ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. il momento in cui bisogna prendere in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi".
Qual è il momento consumativo del reato in esame?
Nella rapina propria ( al 1 comma), coincide con il passaggio del bene nell'esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del colpevole, seppur non definitiva; nella rapina impropria, invece, (al 2 comma) coincide con l'uso della violenza o della minaccia utilizzata immediatamente dopo la sottrazione della res.
Fonti:
Cassazione
penale Sez. Un. 5 novembre
2024 (ud. 27 giugno 2024), n. 42124
Presidente Cassano, Relatore Beltrani;
R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte generale e parte speciale, nel diritto editore, edizione 2023;
Codice Penale esplicato minor, ed. 2024 Simone;
www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com;