Il rapporto tra diritto alla vita e legittima difesa

04.11.2020

1. "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona"

La tutela della persona umana e dei suoi diritti ha assunto un ruolo centrale, nel nostro ordinamento, a partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali ad opera della Carta costituzionale del 1948.

Già in epoca classica, però, accanto al diritto positivo imposto dallo Stato a tutti i cittadini si individuava la presenza di diritti naturali inderogabili ed incondizionati, insiti nella natura stessa dell'essere umano.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite nel 1948 all'art. 3 sancisce, infatti, che "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona".

La nostra Costituzione, seppur non faccia esplicito riferimento al diritto alla vita, enuncia all'art. 2 il c.d. "principio personalista" secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, che come membro di formazioni sociali.

Parimenti le Carte sovranazionali, come la Cedu e la Carta di Nizza, proteggono tali diritti riconoscendo la vita, la dignità umana, la libertà e l'integrità fisica come beni incondizionati che non possono essere ingiustificatamente violati né dagli Stati né dai singoli privati.

Se è vero, quindi, che tali diritti fondamentali nascono come intangibili, è altrettanto vero che l'esigenza di bilanciarli con altri diritti costituzionali parimenti importanti possa consentirne in alcuni casi, ed in presenza di determinati presupposti, una lecita limitazione.

Si pensi al potere/dovere dello Stato di prevenire, reprimere e punire i comportamenti illeciti dei consociati per assicurare sicurezza e protezione a tutti i cittadini.

L'art. 13 della Costituzione stabilisce, infatti, che la libertà personale è inviolabile, tuttavia ne consente la restrizione per atto motivato dall'autorità giudiziaria.

2. Incisioni sul diritto alla vita

La Costituzione non consente allo Stato di privare taluno dal suo intangibile diritto alla vita, come dimostrato dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 27 Cost., il quale vieta all'ordinamento di ricorrere alla pena di morte.

Se con tale previsione, quindi, il legislatore mira a confermare che lo Stato non possa incidere sul diritto alla vita, è necessario chiedersi se, e con che limiti, tale divieto si ponga in modo assoluto anche per i singoli privati; sembrerebbe difficile affermare, infatti, un'incondizionata possibilità di incidenza di terzi sul diritto altrui alla vita, laddove nemmeno lo Stato ne sia legittimato.

Il nostro ordinamento penale, infatti, punisce sia l'omicidio volontario ex 575 c.p. che l'omicidio del consenziente ex 579 c.p., proprio allo scopo di evitare che sul bene vita possano incidere soggetti terzi rispetto al titolare.

Proprio la necessità di tutelare il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni individuo, però, consente di trovare un bilanciamento di interessi in particolari situazioni in cui tali diritti si trovino a collidere con altri diritti fondamentali primari.

Si pensi all'annoso dibattito circa il c.d. suicidio assistito dove la libertà di autodeterminazione del soggetto può, ad oggi, prevalere sul divieto di incisione di terzi sulla vita altrui in presenza di particolari presupposti che ne consentano il legittimo esercizio.

Allo stesso modo una limitazione del diritto alla vita può essere giustificata dall'esigenza effettiva ed attuale di difendersi, nelle ipotesi in cui lo Stato non possa intervenire ad assicurare al privato una tutela tempestiva ed efficace.

3. La legittima difesa e le recenti modifiche normative

Già in epoca romana con la locuzione "Vim vi repellere licet", si riconosceva come lecito il comportamento di colui che "respinge la violenza altrui con la violenza".

Nel nostro ordinamento questo principio viene sancito all'art. 52 c.p, norma che codifica la causa di giustificazione della legittima difesa e che prevede i limiti entro i quali l'esercizio di autotutela del privato risulti sempre lecito.

Dalla lettura della norma si ricava che la difesa possa considerarsi legittima solo qualora risulti necessaria a reprimere un pericolo attuale ed effettivo, nonché si presenti parametrata all'offesa ingiusta creata dall'aggressore.

Ne consegue che, qualora oggetto dell'offesa risulti essere il bene vita e ci si trovi in presenza dei requisiti sopra esposti, l'esercizio dell'autotutela del privato possa prevalere giustificando la lesione all'aggressore del medesimo bene.

La proporzionalità rispetto a beni omogenei in gioco risulta essere, quindi, il limite di tollerabilità entro il quale l'ordinamento consente al privato cittadino di reagire all'offesa ingiusta subita, al fine di difendere il proprio diritto alla vita.

Va da sé che la minaccia ad un bene di rango inferiore non possa giustificare, invece, la lesione del bene fondamentale della vita venendo a mancare, in questo caso, una concreta proporzione tra offesa e difesa.

Se necessità e proporzionalità risultano essere i presupposti necessari ed imprescindibili per configurare la legittima difesa comune, il legislatore disciplina anche l'ipotesi della legittima difesa domiciliare che, per la particolare dell'offensività arrecata, giustifica un'autotutela privata quasi assoluta.

La L. 94/2006, infatti, ha inserito al co 2 dell'art. 52 c.p. una presunzione di proporzionalità fra difesa e offesa che opera in caso di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.

Nello specifico si prevede che quando l'aggredito sia legittimamente presente nel domicilio violato dall'aggressore e utilizzi un'arma legittimamente detenuta al fine di difendere i propri diritti o la propria o altrui incolumità, sussista sempre il rapporto di proporzione che giustifica l'aggressione del diritto alla vita.

La ratio della norma risiede nell'evidente intenzione di limitare la discrezionalità del giudice e assicurare maggior operatività alla scriminante della legittima difesa, in quelle situazioni in cui risulti maggiore l'impatto sulla sfera intima e personale della vittima e sulla sua libertà di domicilio costituzionalmente tutelata all'art. 14 Cost.

Nel solco della L. 2006 che prevedeva la sola presunzione del requisito della proporzione tra offesa e difesa, è intervenuta da ultimo la L. 36/2019 che ha apportando significative modifiche all'istituto della legittima difesa domiciliare rafforzando la presunzione di proporzionalità rendendola assoluta.

Il neo introdotto co 4 dell'art. 52 c.p., infatti, sancisce che nei casi di legittima difesa domiciliare il rapporto di proporzione sussista sempre nel caso in cui si reagisca ad un atto finalizzato a respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

4. Conclusione

Con tale previsione il legislatore sembrerebbe legittimare qualsiasi tipo di reazione finalizzata a reprimere un'intrusione violenta consentendo, quindi, al privato di incidere in modo quasi assoluto sul diritto alla vita del terzo aggressore al fine di difendere un proprio o altrui diritto.

Va da sé che la legittima difesa non possa mai tradursi, però, in una "licenza di uccidere" che sarebbe in contrasto con tutti i principi costituzionali e sovranazionali volti a tutelare i diritti fondamentali dell'individuo.

Dagli esempi esposti ne consegue che la tutela dei diritti umani assume, sia nel diritto interno che a maggior ragione in quello sovranazionale, un'importanza tale da richiedere sempre un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, al fine di circoscrivere in modo ragionevole i confini dei diversi diritti fondamentali al fine di evitare eccessi o abusi in violazione del bene primario della vita.

Avv. Giulia Solenni