Qual è il rapporto tra il I ed il V comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990?

22.04.2025

A cura di Dott.ssa Simona Ciaffone

L'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 punisce il reato di "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope" e, al I comma, sancisce la pena della reclusione da 6 a 20 anni e la multa da Euro 26.000,00 ad Euro 260.000,00, mentre il V comma – da ultimo modificato dall'art. 4, co. III, D.L. n. 123/2023, convertito in L. n. 159/2023 – prevede per le medesime condotte, connotate da lieve entità, la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00, ovvero della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da Euro 2.500,00 ad Euro 10.329,00 quando la condotta assume i caratteri di non occasionalità.

È ormai pacifico che la fattispecie di cui al V comma sia un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza attenuante delle condotte previste e punite e dal I comma. Invero, in più occasioni la Suprema Corte, nel pronunciarsi sul rapporto tra le due previsioni, a riprova dell'autonomia della fattispecie, ha ribaditore che la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.