Il rating di legalità: possesso e perdita dei requisiti in caso di reati commessi da figure apicali dell’impresa

06.09.2024

Il rating di legalità è un parametro che indica gli standard di legalità raggiunti dalle imprese che ne facciano richiesta.
Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: che abbiano la sede operativa in Italia; che registrino un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda; che siano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; che rispettino gli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento assume l'attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

"Il rating di legalità è un indicatore che mira a premiare le aziende virtuose in materia di etica e di contrasto alla corruzione, attribuendo da una a tre stellette a seconda del numero di strumenti adottati dall'azienda nel suo complesso organizzativo "per garantire la propria legalità", da ciò evincendosi che tale certificazione è specificamente rivolta a premiare un requisito individuale della specifica azienda beneficiaria sotto il profilo della qualità organizzativa ed attesta che l'impresa destinataria è dotata di adeguata organizzazione sotto il profilo del rispetto dell'etica e del contrasto alla corruzione[1]".

L'Autorità deputata al rilascio del rating di legalità è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (con delibera n. 24075 del 12 novembre 2012 e modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020) stabilisce inoltre alcuni motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo del rating.

In particolare l'Articolo 2 del regolamento ("Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità") prevede, al primo comma: "L'impresa di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all'Autorità un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità".

Ai fini del mantenimento del Rating di legalità, il Regolamento richiede infatti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, precisando al secondo comma: "L'impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell'institore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell'institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ed altri elencati dalla norma.

In particolare la lettera iii) dell'art. 2, comma 2, prevede: "la medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating".

In caso di richiesta volta all'ottenimento del rating o al rinnovo del medesimo, l'impresa è tenuta al rispetto di alcuni obblighi informativi, di cui all'articolo 7 del Regolamento, nei confronti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato; la violazione dei predetti obblighi informativi da parte della società interessata, nello specifico l'omessa comunicazione di un evento che, determinando l'insorgenza di motivi ostativi, incida sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (sentenza di condanna per i delitti di cui al d.lgs. 231/2001) comporta il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo.

Tuttavia è contemplata una deroga per il rilascio del rating al comma 5 dell'articolo 2, lettera e).

Infatti "In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento nei 12 mesi che precedono la richiesta di rating.

Dott.ssa Martina Buzzelli


[1] Tar Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 24/01/2024) 30-01-2024, n. 315