Cosa sono i reati corruttivi?

11.07.2024

I reati corruttivi sono disciplinati fra i Delitti contro la Pubblica Amministrazione, agli artt. 318-322-bis c.p., richiamati organicamente dagli artt. 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Sebbene vi siano rilevanti differenze tra le singole fattispecie, sia in relazione ai soggetti - attivo e passivo - che nella condotta materiale perseguita, possono individuarsi delle caratteristiche comuni.

Invero, in generale le condotte di natura corruttiva possono essere rivolte sia nei confronti di P.U. o incaricati di P.S. che di soggetti privati. Le norme incriminatrici sono costituite dal punto di vista del soggetto corrotto; tuttavia, è espressamente disciplinata nei singoli articoli anche la responsabilità del corruttore[1].

Si tratta di reati necessariamente plurisoggettivi – ad eccezione della concussione ex art. 317c.p., che è un reato proprio monosoggettivo – essendo richiesto un accordo, il c.d. "pactum sceleris", tra il privato ed il Pubblico Ufficiale[2].

Volendo delineare sinteticamente i confini di ogni ipotesi delittuosa, occorre partire dalla fattispecie-base del reato di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.): con tale incriminazione si suole punire il comportamento del P.U. che riceve indebitamente denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa per sé o per altri al fine o di svolgere un atto che rientri nelle proprie funzioni (corruzione impropria - art. 318 c.p.) ovvero per ometterlo o ritardarlo, o per compiere un atto contrario alle proprie funzioni (corruzione propria - art. 319 c.p.).

Il nostro ordinamento persegue anche figure specifiche di corruzione, quali quella in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), che si configura allorquando la condotta abbia lo scopo di favorire o danneggiare la parte di un processo civile, penale o amministrativo, l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) che punisce 4 distinte ipotesi criminose[3], ovvero quella tra privati (art. 2635 c.c.), che riguarda coloro che rivestono una posizione apicale nella gestione di una società.

Dal reato di corruzione va tenuto distinto quello di concussione (art. 317 c.p.), sulla scorta della relazione che intercorre tra il P.U. ed il privato: nel primo caso i soggetti rivestono una posizione di parità, agendo al fine di ottenere un reciproco vantaggio, mentre nell'altro il privato opera su un piano di subordinazione rispetto al P.U., il quale esercita una posizione di potere e consuma una condotta di costrizione.

Tale disciplina è stata profondamente riformata dalla novella del 2012 (L. n. 190, c.d. "Legge Severino"): si è assistito ad uno "spacchettamento" dell'originaria ipotesi delittuosa del previgente art. 317 c.p. – che poteva essere integrata, indifferentemente, o con una condotta costrittiva o con una induttiva – dando così origine a due distinte ipotesi di reato, vale a dire quella della concussione (per costrizione) ex art. 317 c.p. e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.[4]

Dott.ssa Simona Ciaffone


[1] E tale formulazione la si riscontra anche nei reati di "corruzione privata" previsti dal Codice Civile (ex artt. 2635 e ss. c.c.)

[2] Tale categoria, infatti, viene definita anche di "reati-contratto".

[3] L'istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato, l'istigazione alla corruzione propria da parte del privato, l'istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico e l'istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico.

[4] Da ultimo è intervenuta anche la L. n. 69/2015 che ha ri-esteso la punibilità anche all'incaricato di Pubblico Servizio, al pari del Pubblico Ufficiale.