Il rito abbreviato ed il patteggiamento: profili e funzionamento
Nel nostro ordinamento il processo penale può svolgersi, oltre che con il rito ordinario, anche seguendo riti diversi, detti riti speciali.
Nell'alveo dei riti speciali si rinvengono alcune connotazioni comuni ed altri differenti, tali riti rispondono a diverse finalità, in ogni caso, possono essere divisi in due macro-tipi, i riti deflattivi e i riti acceleratori, i primi hanno la finalità di evitare il dibattimento e definire il procedimento in udienza preliminare, i secondi, invece, sono riti deflattivi dell'udienza preliminare, e permettono di evitare la celebrazione di quest'ultima.
Un'altra differenza tra i riti speciali risiede nella natura premiale del rito: in tale ambito sono riconducibili il rito abbreviato e il patteggiamento. Questi due riti nello specifico verranno approfonditi, analizzando il loro funzionamento e la loro finalità.
Il primo dei riti che si passeranno in rassegna è il rito abbreviato disciplinato dagli artt. 438-443 c.p.p. A fronte dello sconto di un terzo della pena applicabile in concreto, l'imputato può chiedere di essere giudicato nell'udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. Il giudizio abbreviato è avviato su istanza dell'imputato che chiede di essere giudicato nell'udienza preliminare sulla base della documentazione esistente al momento della richiesta. Il rito permette di evitare il dibattimento, e l'imputato godrà dello sconto di un terzo secco della pena in caso di delitto, se si tratta di contravvenzione lo sconto sarà della metà. Nel caso di reati punibili con l'ergastolo, è prevista la sostituzione della pena con la reclusione di anni 30.
L'istanza di rito abbreviato, può essere proposta oralmente o per iscritto, personalmente o tramite il procuratore speciale finché non siano formulate le conclusioni. Ai fini del rito abbreviato non è necessario il consenso del p.m. Il contenuto della domanda dell'imputato può essere: una richiesta secca di giudizio allo stato degli atti ovvero una richiesta condizionata all'assunzione di taluni mezzi di prova che dovranno essere indicati nella richiesta unitamente alle circostanze su cui dovranno vertere.
Una volta valutata l'ammissibilità della domanda e il suo fondamento, il giudice disporrà con ordinanza il rito abbreviato che si svolgerà innanzi al GUP e si applicheranno le disposizioni in tema di udienza preliminare, la presenza dell'imputato non è obbligatoria, a differenza di quella del PM e del difensore. Il giudizio si svolge in camera di consiglio, salvo che venga richiesta la celebrazione dell'udienza pubblica. A tal punto il giudice dovrà valutare se il processo è definibile allo stato degli atti, oppure dovrà indicare le attività da svolgersi affinché possa decidere. A seguito dell'integrazione probatoria, il PM può modificare l'imputazione. In tale ultima ipotesi, l'imputato entro 10 giorni può decidere se chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie oppure con il rito abbreviato. Per quanto riguarda la parte civile costituita, essa potrà decidere se accettare o no il rito abbreviato. In caso di mancata adesione, la parte civile potrà trasferire la propria pretesa risarcitoria in sede civile. In caso contrario resta parte a tutti gli effetti e potrà, pertanto, esercitare le proprie prerogative difensive. L'imputato può appellare le sentenze di condanna e le sentenza di proscioglimento per totale infermità di mente ma non avverso tutte le altre sentenze di proscioglimento. Il p.m. può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.
L'altro rito speciale oggetto di approfondimento è il patteggiamento, o istanza di applicazione pena su richiesta delle parti, regolato dagli artt. da 444 a 448 c.p.p.
Il rito prende avvio da una richiesta formulata dall'imputato o dal PM, accolta dall'altra parte, ovvero da un loro accordo che viene sottoposto al vaglio del giudice per la definizione del processo sulla base di una pena predeterminata dalle stesse parti. Ha natura premiale e consente la diminuzione fino ad un terzo della pena. Una volta raggiunto l'accordo, quest'ultimo è posto all'attenzione del giudice che dovrà valutare la corretta applicazione delle norme di legge, la comparazione delle circostanze, e ritenere congrua la pena concordata. Inoltre, il giudice dovrà valutare la presenza delle condizioni per la concessione del rito. In caso di valutazione negativa su tali elementi ne conseguirà il rigetto della richiesta, la quale potrà essere corretta e riproposta innanzi allo stesso giudice, purché vengano rispettati i termini per la sua proposizione.
Invece, nel caso di giudizio positivo il giudice dispone con sentenza l'applicazione.
Nella richiesta di pena concordata l'imputato può subordinarne l'accettazione alla concessione condizionale della pena, di conseguenza in caso di mancata concessione ne consegue il rigetto della richiesta.
Oltre allo sconto di 1/3 della pena, il patteggiamento apporta ulteriori benefici premiali; in primis se vi è stata costituzione di parte civile il giudice non si pronuncia sulla domanda, limitandosi a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile, e, pertanto, la pretesa risarcitoria andrà trasferita in sede civile. Inoltre non vi sarà applicazione delle pene accessorie, e delle misure di sicurezza ed è possibile la non menzione nel casellario giudiziario qualora ne sussistano i requisiti di pena. Infine, il reato si estingue e cessa ogni effetto penale, se nel termine di cinque anni, in caso di delitto, ovvero di due in caso di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole.
Il rito abbreviato e il patteggiamento sono due dei riti speciali presenti nel nostro ordinamento e consentono una definizione più rapida della vicenda processuale penale di un soggetto, essi si affiancano al rito ordinario e sono alternativi ad esso. Gli altri riti speciali presenti nel nostro ordinamento sono il procedimento per decreto, il rito immediato, la messa alla prova ed il giudizio direttissimo che verranno approfonditi in successivi contributi.