A volte si sente parlare, con riferimento a possibili reati, della iscrizione della notizia in vari modelli. Che cosa sono?
Esistono vari modelli in dotazione del Pubblico Ministero, a seconda del tipo della comunicazione che egli riceve o della notizia che egli consegue di un possibile illecito.
Tali modelli sono:
- N. 21, relativo ai fatti che costituiscono notizia di reato nei confronti di soggetti noti;
- N. 44, riferito alle notizie di reato a carico di soggetti ignoti;
- N. 45, relativo ai fatti che non costituiscono notizie di reato;
- N. 46, relativo alle denunce anonime
Si tenga conto che con la recente Riforma Cartabia sono state apportate notevoli modifiche agli artt. 335 e ss. c.p.p., volte a definire cosa sia una notizia di reato e quando quest'ultima possa essere ritenuta "a carico" di taluno.
In particolare, costituisce notizia di reato la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice.
Tale notizia potrà essere ritenuta a carico di una persona determinata (ossia, l'indagato) quando risultano esistenti indizi nei suoi confronti.
Si noti che all'iscrizione a modello 21 si attribuisce notevole rilevanza. Infatti, ai sensi dell'art. 405, comma 2, c.p.p., il termine di durata massima delle indagini decorre dal momento in cui viene iscritto il nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato.
Al fine di limitare ipotesi di abuso dei propri poteri da parte del Pubblico Ministero, in violazione dell'obbligo di iscrivere «immediatamente» la notizia di reato (ai sensi dell'art. 335 c.p.p.), la Riforma Cartabia ha avuto premura di introdurre delle novità, prevedendo il potere del giudice di ordinare al Pubblico Ministero l'iscrizione del nominativo (335-ter c.p.p.), così come riconoscendo all'indagato la possibilità di richiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione (335-quater c.p.p.).