Reati sessuali: nessuna giustificazione per la cultura del proprio paese
Cass. Pen. Sez. III, 24 febbraio 2023, n 13786
Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente posto l'attenzione su di un particolare fenomeno, quello della motivazione culturale quale scriminante dell'esercizio di un diritto.
Con sentenza datata 17 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice di prime cure nei confronti di un soggetto imputato dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni della moglie. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato, condannato alle pene di legge per i reati appena citati è, però, stato respinto dagli Ermellini.
Nel caso di specie, due sono stati i motivi presentati dalla difesa: con il primo la stessa denuncia la violazione di norme processuali per omessa traduzione della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi in lingua conosciuta all'imputato straniero; con il secondo motivo di appello, invece, l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento all'elemento psicologico, in quanto "la pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio", sostenendo sia l'assenza del dolo e dell'errore sulla legge penale italiana, che non gli avrebbe consentito di percepire il disvalore della sua condotta.
La Corte boccia la tesi difensiva sostenuta: la stessa, infatti, ritiene che l'imputato conosceva la lingua italiana sia perché aveva comunicato alla polizia giudiziaria il suo indirizzo e i dati del difensore di fiducia sia perché, durante l'udienza dibattimentale, il Tribunale aveva accertato che l'imputato parlava e comprendeva la lingua italiana.
Per quanto riguarda il secondo motivo, forse quello più importante, i Supremi Giudici hanno confermato il dolo dell'uomo nella sopraffazione e vessazione imposta alla donna durante i maltrattamenti e le violenze sessuali.
Ma ciò che interessa maggiormente è il riferimento all'invocata scriminante: difatti, la Corte ribadisce come sia "pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il motivo culturale sottostante ad una condotta illecita sia del tutto irrilevante[1]".
Più in particolare, la Corte ha affermato che "in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo" e che, in tema di cause di giustificazione, "lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse e di consentire quindi l'istaurazione di una società civile multietnica".
Gli Ermellini, pertanto, ribadiscono che nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo.
Pronuncia fondamentale in quanto lo straniero dimorante in Italia deve rispettare le norme italiane senza appellarsi a regole e leggi del suo stato di provenienza quale causa di giustificazione, quando queste siano incompatibili con le regole dell'ordinamento italiano.
[1] Vedi, tra le più recenti, Sez. 1, n. 7140 del 14/12/2021, dep. 2022, A., Rv. 282623-01, in materia di impiego di minori nell'accattonaggio; Sez. 5, n. 30538 del 13/05/2021, P., Rv. 281701-01-02, in tema di induzione e costrizione al matrimonio; Sez. 5, n. 23052 del 05/05/2016, M., Rv. 267014-01, in materia di riduzione in schiavitù; Sez. 1, n. 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua, 266559-01, in materia di aggravante dei futili motivi nell'omicidio maturato nell'ambito di una comunità rom per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una familiare).