Recenti arresti giurisprudenziali sull'elemento oggettivo del reato di associazione con finalità di terrorismo o eversione (art. 270 bis c.p.)

31.01.2025

Cass. pen., Sez. II n. 38208 del 27 aprile 2018 

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Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 270 bis c.p. è stato oggetto di molteplici e recenti interventi giurisprudenziali in ordine alla sua portata applicativa, specie a fronte dell'emersione di forme di terrorismo connotate da matrice ideologico-religiosa.

In premessa, si osserva che l'esistenza di un sodalizio criminoso non può escludersi per il fatto che esso erge su un nucleo culturale che richiama al valore dell'integralismo religioso: al contrario, la sua condivisione renderebbe il vincolo associativo dotato di forza aggregata, dunque maggiormente pericoloso, costituendo pertanto la base materiale su cui si incardina il sodalizio criminoso ex art. 270 bis c.p.

La peculiarità di queste associazioni - che ha animato la giurisprudenza in ordine alla delimitazione del campo applicativo e dunque della responsabilità penale ex art. 270 bis c.p. - risiederebbe nell'operare in modo globalizzato e transnazionale per mezzo di una struttura, anche rudimentale, estremamente flessibile e dinamica, con contatti anche sporadici tra i componenti dell'associazione madre e quelli delle singole cellule, tramite una fitta rete di collegamento.

La suprema Corte di cassazione[1] ha di recente interpretato la fattispecie incriminatrice in commento – di pericolo presunto - discostandosi dal suo tenore letterale: tale forma di associazione non si caratterizzerebbe per la finalità perseguita, non essendo necessario l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale né la specificata predisposizione di un programma di azione terroristica. Piuttosto, a rilevare è la presenza di una struttura organizzativa con un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso.

In ossequio al principio di offensività la giurisprudenza, oltre all'adesione ad un'ideologia religiosa, ha ritenuto configurabile questa struttura qualora sia riscontrata la realizzazione di almeno una delle condotte tipiche diretta al supporto funzionale all'attività terroristica dell'associazione (proselitismo, finanziamento, diffusione di documenti di propaganda, messa a disposizione o acquisizione di armi).

In tale ottica, la giurisprudenza ritiene pacifica la partecipazione all'associazione con modalità spontaneistiche ed aperte, non riconducibili a canoni utilizzati per le associazioni a delinquere di stampo tradizionale.

Coerentemente, è stata attribuita rilevanza penale all'autonomo contributo fornito da soggetti singolarmente considerati, c.d. lupi solitari, estesa in altre occasioni anche ai c.d. foreign fighter che hanno aderito al messaggio ideologico di associazioni con finalità di terrorismo caratterizzate da fanatismo rispetto all'unico credo religioso riconosciuto valido, sempre che emergano fatti sintomatici dell'esposizione al pericolo dell'interesse dello Stato.

In definitiva, la disamina sull'elemento oggettivo del delitto in commento, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali, consente di ritenere configurabile una responsabilità penale per il reato di cui all'art. 270 bis c.p. in caso di accertata adesione ideologica ai propositi dell'associazione purché dimostrata per mezzo di singole condotte nonché eventuali atti preparatori, anche nella sola fase dell'ideazione rispetto a un programma terroristico.

Dott.ssa Camilla Carlotti

[1] Cass. pen., sent. n. 50189 del 13 luglio 2017; Cass. pen., sent. n. 38208 del 27 aprile 2018. [1]