Cos’è un reato omissivo?
Nel nostro ordinamento sono presenti in via prevalente fattispecie delittuose di natura attiva (o commissiva), tuttavia, esistono dei reati che non puniscono un comportamento attivo ma l'omissione. Alla base del reato omissivo vi è, dunque, il non compiere un'azione doverosa, sussistendo in capo al soggetto uno specifico obbligo di agire.
I reati omissivi si distinguono in due categorie, reati omissivi propri e reati omissivi impropri, ove i primi, a differenza dei secondi, sono disciplinati da specifiche norme di legge.
Le norme che disciplinano i reati omissivi propri presentano tre elementi essenziali: l'obbligo di tenere un determinato comportamento, l'azione doverosa, la pena edittale.
Il reato proprio richiede, inoltre, che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica, che può derivare da una norma di legge, da un contratto o da altra fonte.
Invece, i reati omissivi impropri non esisterebbero senza il combinato disposto dell'art. 40 comma 2 c.p. con una norma di parte speciale, estendendosi in tal modo l'area della penale rilevanza. Il disposto dell'articolo 40 comma 2 c.p. stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire ha rilevanza penale.
Non tutte le fattispecie criminose sono estendibili sotto l'art. 40 comma 2, è necessario che si tratti di un reato d'evento, tuttavia, si discute se i reati d'evento a forma vincolata (es. truffa) possano essere applicati in forma omissiva.