Effetti indiretti della recidiva sulla prescrizione della pena in caso di giudizio di subvalenza ex art. 69 c.p.
Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 36906
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Con sentenza del 3 ottobre 2024, n. 36906, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha nuovamente affrontato il tema relativo alle conseguenze sugli effetti indiretti della recidiva qualificata nel caso in cui quest'ultima sia sottoposta a giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.[1].
In particolare, richiamati i principali precedenti giurisprudenziali, il giudice di legittimità ha affermato il principio secondo il quale la ritenuta minusvalenza della circostanza aggravante ex art. 99 c.p. impedisce alla stessa di produrre qualsiasi effetto indiretto[2], salvo che sia prevista una deroga esplicita che escluda la rilevanza dell'art. 69 c.p.[3]
In particolare, il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte concerneva un incidente di esecuzione volto a ottenere una pronuncia dichiarativa di estinzione della pena per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p.
Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto di non poter accogliere l'istanza in ragione del fatto che in una sentenza, pronunciata in data successiva al provvedimento irrogante la pena di cui si chiedeva l'estinzione, era stata dichiarata la recidiva, con conseguenti effetti preclusivi.
Come noto, l'art. 172, comma 7, c.p., esclude la possibilità di ritenere prescritta la pena qualora «si tratt[i] di recidivi».
La questione affrontata dalla Suprema Corte si sofferma sul seguente quesito: se, ai fini della esclusione del meccanismo della estinzione della pena, sia sufficiente la sola constatazione della sussistenza dei presupposti della recidiva o se, invece, sia necessario che tale circostanza aggravante abbia in concreto prodotto effetti negativi sulla posizione dell'imputato.
Il giudice delle leggi ripercorre, pertanto, il contrasto giurisprudenziale registrato sul punto: secondo una prima impostazione, sarebbe sufficiente il semplice riconoscimento della recidiva; secondo il diverso orientamento, invece, la recidiva può essere ritenuta effettivamente applicata solamente nel caso in cui la stessa abbia neutralizzato le circostanze attenuanti o sia prevalsa sulle stesse.
Nella sentenza in esame la Corte di cassazione aderisce all'interpretazione da ultimo menzionata, ritenendo «contraddittorio e ingiustificatamente gravatorio» affermare «che la semplice contestazione e il riconoscimento di recidiva siano forieri di effetti negativi […] benché nel concreto non abbia comportato alcun aggravio di pena».
In altri termini, nel caso di giudizio di subvalenza della recidiva, quest'ultima deve considerarsi come non applicata in ragione di una valutazione della riprovevolezza della condotta effettuata con riguardo a tutte le circostanze del fatto.
Sul punto la sentenza in esame ritiene di doversi discostare da un precedente della stessa sezione[4] che, contrariamente, aveva ritenuto fosse sufficiente il semplice riconoscimento della recidiva. Tale contrapposto orientamento indicava come argomenti a sostegno della propria soluzione sia il dato letterale della disposizione – che non fa riferimento all'«applicazione» della citata circostanza aggravante –, sia la ratio della preclusione, individuata nella permanenza dell'interesse dello Stato alla punizione del singolo nel caso in cui il condannato abbia dimostrato di non aver perso la propria capacità criminale.
Contrariamente al precedente citato, secondo la sentenza in esame è proprio la ratio dell'art. 172, comma 7, c.p., a condurre alla esclusione degli effetti preclusivi nel caso di subvalenza della recidiva, proprio perché è lo stesso giudice ad aver ritenuto di non attribuire alcun rilievo alla stessa ai fini della dosimetria della pena.
In conclusione, con la sentenza menzionata il giudice di legittimità ha ritenuto, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione ad altri effetti indiretti della recidiva, che questi ultimi possono essere prodotti solamente in caso di giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze aggravanti, salve ipotesi di deroga espressa.
[1] Si fa presente che la sentenza della Corte di cassazione è stata pronunciata avverso una sentenza che, non avendo riconosciuto l'estinzione della pena ex art. 172 c.p.p., aveva contestualmente provveduto a dichiarare la revoca della sospensione della pena.
[2] Per una elencazione degli effetti indiretti della recidiva si veda Cass. pen. Sez. U, 14 dicembre 2023, n. 49935, la quale ha precisato che la recidiva qualificata rileva ai seguenti fini: calcolo del tempo necessario alla prescrizione 157 c.p.; tempo necessario ad ottenere la riabilitazione 179, comma 2, c.p.; preclusioni in tema di amnistia 151, comma 5, c.p. e di indulto 174, comma 3, c.p.; esclusione di determinati criteri ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; aumento minimo ex art. 81, comma 4, c.p.; accesso al patteggiamento allargato ex art. 444, comma 1-bis, c.p.p.; esecuzione della pena e benefici.
[3] Si veda sul punto l'art. 157 c.p.
[4] Si tratta di Cass. pen, Sez. I, 19 luglio 2023, n. 31456.