Se la Regione non prova il caso fortuito sì al risarcimento nel caso di scontro tra auto e animale selvatico

16.09.2024

Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1271

La vicenda riguarda l'auto di una donna che veniva danneggiata da un capriolo che attraversa improvvisamente la strada.

La donna avviato un procedimento contro la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, vedeva rigettata la domanda perché, secondo i giudici, la danneggiata non ha dimostrato la colpevolezza dell'ente (la vicenda veniva inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c., mentre secondo la ricorrente, alla luce del cambiamento di giurisprudenza avvenuto in materia di danno da fauna selvatica, è applicabile l'art. 2052 c.c. a prescindere dall'inquadramento giuridico svolto dalle parti).

Orbene, il Codice civile prevede una norma specifica rubricata "danno cagionato da animali" dove all'art. 2052 c.c. sì enuncia che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Per tempo, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma in base ai principi generali sanciti di cui all'art. 2043 c.c. con la conseguenza che il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Ebbene, in base ad un indirizzo della Corte Costituzionale con la sent. n. 4/2001, l'art. 2052 c.c. riguarda solo gli animali domestici e non quelli selvatici, poiché il criterio di imputazione della responsabilità è basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario e una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.

Ma vi è di più! L'orientamento della sent. n. 4/2001 è stato abbandonato per accoglierne uno più recente che ammette l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, anche perché l'art. 2052 c.c. non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo.

Allora, il palazzaccio ha chiarito che è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. precisando con la sent. n. 13848/2020 che "solo con riferimento dell'azione di rivalsa tra la Regione e l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno - e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela".

Relativamente all'onere della prova (oggetto di riferimento della pronuncia e soggetto dello scritto) il soggetto danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, provando la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito nonché l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Dall'altro lato, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.

Nel caso in esame, spettava alla Regione provare l'imprevedibilità dell'attraversamento della strada da parte dell'animale come prova liberatoria volta ad escludere la responsabilità. Allo stesso modo, la prova che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come la sua guida imprudente, rientra pur sempre nella prova del caso fortuito gravante sull'ente.

Concludendo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna che ha subito il danno stante che la sentenza gravata ha errato nel rigettare la domanda per difetto di prova atteso che la dimostrazione non era a carico dell'attore danneggiato ma del convenuto danneggiante.

Dott.ssa Veronica Riggi