Anche la guerra ha le sue regole: introduzione al Diritto Internazionale Umanitario
L' argomento che chi scrive andrà a trattare in questo articolo è figlio di un evento al quale
mai avremmo voluto assistere ed al quale sembriamo esserci già abituati: la guerra.
Questo
avvenimento si è ripetuto più e più volte nel corso della storia, tanto da poter quasi essere
definito come una caratteristica vera e propria dell'indole umana.
Tanto nel corso della storia
ci siamo abituati ad assistere a questo fenomeno che abbiamo deciso di porvi delle regole ad
esso, decidendo cosa sia lecito fare e cosa non durante una guerra. Questa branca del diritto
internazionale è chiamata diritto internazionale umanitario (DIU).
Il diritto internazionale umanitario - detto anche diritto internazionale dei conflitti armati o
diritto internazionale bellico (ius in bello) - si applica unicamente nel caso di conflitti armati
nazionali o internazionali, qualunque siano le parti coinvolte e a prescindere dalla legittimità
o meno della guerra, svolgendo inoltre una duplice funzione:
● una funzione di conduzione del conflitto;
● un'altra di protezione dei civili.
Il DIU nasce ed è composto da un insieme di fonti di carattere internazionale, quali:
● la prima Convenzione di Ginevra (1864);
● le quattro Convenzioni di Ginevra (1944), che avevano inizialmente dato vita al cd.
"diritto di Ginevra", contenente disposizioni che hanno come obiettivo quello di
proteggere specifiche categorie di persone all'interno dei conflitti armati:
- i feriti e i malati delle forze armate in campagna (Convenzione I);
- i feriti, i malati e i naufraghi delle forze armate in mare (Convenzione II);
- i prigionieri di guerra (Convenzione III);
- i civili in tempi di guerra (Convenzione IV);
● le dichiarazioni e le convenzioni nate della due conferenze tenutesi all'Aja nel 1899 e
nel 1907 che hanno dato vita al "diritto dell'Aja", che consiste in una serie di regole
che limitano quelle che sono le azioni legittime in una guerra via terra, marittima e
aerea, con annesso divieto di utilizzo di gas velenosi e di altri strumenti.
La separazione tra il diritto di Ginevra e il diritto dell'Aja venne superata solo nel 1977,
tramite i due protocolli aggiuntivi dell'Aja che hanno aggiornato le regole relative alla
condotta delle ostilità, dando dunque vita all'attuale diritto internazionale umanitario.
Poste le basi normative di questa branca del diritto internazionale, è opportuno far presente
che le parti del conflitto armato prendono il nome di belligeranti, senza fare dunque alcuna
distinzione tra la parte che aggredisce e quella che viene aggredita (posto comunque che non
sempre questa distinzione risulti di facile soluzione).
Considerando le parti del conflitto come
"parti giuridiche" dunque, bisogna necessariamente prendere in considerazione il principio
derivante dall'interpretazione dall'art. 102 della terza Convenzione di Ginevra (sul
trattamento dei prigionieri di guerra) per cui "il diritto bellico si applica tanto all'aggressore
quanto all'aggredito, che sono ambedue uguali dinanzi alle leggi di guerra".
Sempre con riguardo ai principi fondamentali del diritto bellico è possibile affermare che,
data la frammentarietà delle fonti e il loro scopo di dettare i comportamenti legittimi da poter
adottare all'interno del contesto bellico, i princìpi in questione siano frutto di un importante
lavoro interpretativo di grandi studiosi di questa branca del diritto. In particolare è grazie al
Dr. Hans Peter Gasser, all'epoca principale consulente per gli affari legali del Comitato
Internazionale della Croce Rossa, che ha interpretato i quattro principi fondamentali del DIU:
1. Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o
hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l'assistenza necessaria, senza
alcuna discriminazione.
2. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà,
proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo,
essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale
procedimento giuridico.
3. Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all'uso di metodi o
strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o
sofferenze inutili.
4. Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare
distinzione tra popolazione e oggetti civili da una parte, ed obiettivi militari dall'altra.
Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il
bersaglio di attacchi militari.
Dopo questa prima parte di analisi dello ius in bello, sorge spontanea una domanda: come
funziona il diritto internazionale umanitario? Quali sono le parti alle quali si rivolge?
Il diritto internazionale umanitario si rivolge in primo luogo agli Stati e alle parti in conflitto
(come ad esempio i gruppi armati), ma molte disposizioni valgono anche per le singole
persone.
Esso impegna gli Stati a osservare le norme, a far cessare ogni violazione e a
giudicare o estradare le persone accusate di gravi violazioni del diritto internazionale
umanitario (i cd. crimini di guerra). Se uno Stato non ha la volontà o la capacità di giudicare
o perseguire gli autori dei crimini di guerra, spetta alla comunità internazionale garantire che
tali crimini non restino impuniti, affidando la competenza alla Corte penale internazionale
(CPI) dell'Aja.
La comunità internazionale ha inoltre istituito tribunali internazionali ad hoc
per perseguire i crimini commessi nell'ambito di determinati conflitti (ad esempio i tribunali
penali internazionali per la ex Jugoslavia e il Ruanda).
Dopo questa breve introduzione a questa branca del mondo del diritto, lasciate che chi scrive
faccia una piccola considerazione: quelli ai quali stiamo assistendo (e sottolineo assistendo,
non vivendo) sono sicuramente giorni tragici che riportano notizie di continui
bombardamenti, di vittime, di esodi umanitari, di una nazione e di un popolo che cercano di
sopravvivere per un domani migliore.
Leggendo questo piccolo contributo non vi troverete
certamente dinanzi a digressioni sulla geopolitica internazionale, della quale per altro chi
scrive non è assolutamente competente, ma vi troverete davanti ad una semplice richiesta, per
quanto banale possa risultare.
Dinanzi a queste tragedie, alle bombe e alla morte, non abituiamoci. Bensì informiamoci correttamente e diamo tutti insieme un contributo per giungere ad una fine delle ostilità, per raggiungere la pace.
Dott. Pierluigi Malazzini