La rescissione del contratto

20.01.2025

Di regola il legislatore non si preoccupa dell'equilibro dello scambio contrattuale. Sono infatti le parti a definire i termini economici del loro rapporto e a valutare la convenienza dell'affare e, come ben sappiamo, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con questo tipo di libertà contrattuale, l'ordinamento non interferisce.

Tuttavia la legge prevede alcune tutele di tipo procedimentale: pensiamo ad esempio al contratto concluso da un soggetto incapace di agire nei confronti del quale è previsto il rimedio dell'annullamento del contratto.

Invece, nel caso in cui la volontà di stipulare un contratto sia stata condizionata da particolari situazioni, opera la tutela della rescissione. In questo caso si tratta di anomalie che si verificano contemporaneamente alla conclusione del contratto.

Il codice civile prevede che il contratto possa essere rescisso in due ipotesi: perché è stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o in stato di bisogno e c'è stata una lesione ossia una sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto (art. 1448 c.c.).

Lo stato di pericolo che legittima l'azione di rescissione del contratto si distingue dallo stato di necessità disciplinato dall'art. 2045 c.c. o dall'art. 54 c.p. in quanto rileva anche quando sia stato determinato volontariamente dalla stessa vittima o qualora sia evitabile. Ad esempio se mi arrampico su una roccia alpina, non so scendere e ho bisogno dell'aiuto della guida che ne approfitta per ottenere un compenso esorbitante.

Deve trattarsi di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona ossia di un pregiudizio di entità importante che sia conosciuto alla controparte

Lo stato di pericolo inoltre deve costituire la causa efficiente della conclusione del contratto in quanto la parte deve aver concluso il contratto con il sole fine di non subire un danno. Infine le condizioni a cui il contratto è stato concluso devono risultare inique quantitativamente, in quanto deve sussistere una sproporzione economica tra le due prestazioni.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il giudice può assegnare alla parte che ad esempio presta il proprio soccorso, un equo compenso per l'opera prestata perché è giusto che venga ricompensata.

Lo stato di bisogno invece può riguardare anche una persona diversa dal contraente e può consistere anche in una condizione oggettiva di carenza di mezzi patrimoniali o nella mancanza di un bene o di un servizio. Questo stato di bisogno deve essere conosciuto dalla controparte che voleva intenzionalmente approfittarne per arrecarsi un vantaggio ingiusto. Tali elementi debbono essere provati dunque dalla parte che domanda la rescissione del contratto.

Il codice ha dunque voluto individuare un rimedio contro i contratti sinallagmatici nei quali sussista una sproporzione abnorme tra le due prestazioni: si tratta di un rimedio di carattere generale esperibile rispetto a qualsiasi tipo di contratto. Ovviamente tale azione non opera riguardo ai contratti aleatori nei quali è connaturale che dal contratto nasca a favore di una delle parti e in danno all'altra, un vantaggio sproporzionato dipendente dalla sorte e dunque non risulta preventivamente determinabile l'equilibrio di valori tra le prestazioni.

Ai sensi dell'art. 1448 c.c. si richiede:

  • due elementi oggettivi: la lesione che consiste nella sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto che deve essere ultra dimidium ossia il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata deve risultare superiore al doppio del valore della controprestazione. Ad esempio è rescindibile il contratto con cui l'imprenditore che vuole evitare il fallimento venda per 30.000 euro un proprio bene di valore pari a 90.000 euro. Viceversa, non potrebbe considerarsi rescindibile il contratto mediante il quale lo stesso imprenditore decidesse di alienare il bene in questione per 80.000 Euro. Tale squilibrio deve persistere fino al momento in cui viene domandata la rescissione;
  • lo stato di bisogno della parte danneggiata che non per forza deve consistere in una situazione di assoluta indigenza ma è sufficiente anche una difficoltà economica momentanea tale da incidere sulla libertà di contrarre e da indurre il contraente bisognoso ad accettare uno scambio sproporzionato (Cass. Civ. 15338/2018). Si pensi ad esempio all'imprenditore che vende sottocosto i suoi beni, pur di tacitare i creditori più esigenti ed evitare così il fallimento;
  • un elemento soggettivo: occorre che la parte avvantaggiata abbia approfittato dello stato di bisogno in cui versava l'altra parte. È sufficiente in questo caso la consapevolezza della situazione di difficoltà ad esempio economica in cui si trova l'altra parte. Ad esempio la Corte di Cassazione si è occupata in più di un'occasione dei singoli aspetti della rescissione del contratto, stabilendo che ai fini della rescissione (cf. Cass. Civ. Sent. 140/2007) si può avere approfittamento se l'acquirente, conoscendo lo stato di bisogno di chi vende, si renda conto dell'iniquità delle prestazioni e nonostante ciò, acconsenta al contratto manifestando così la volontà di approfittare della situazione.

L'azione di rescissione, che si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, è ben diversa dall'azione di annullamento. Non si può infatti convalidare il contratto rescindibile ma per sanare il contratto si può solamente offrire di eliminare la sproporzione. Infatti, ai sensi dell'art. 1450 c.c., il contraente contro cui è proposta la rescissione, ha il diritto potestativo di offrire un aumento della sua prestazione o comunque una modifica per ricondurlo ad equità e ristabilire la congruità sinallagmatica.

La rescissione del contratto, come l'annullamento e le risoluzioni giudiziali ex art. 1453 c.c. e ss, fa seguito ad una sentenza costitutiva del giudice: essa ha effetto retroattivo tra le parti e dunque le prestazioni già eseguite dovranno essere ripetute e non pregiudica i diritti dei terzi, fatti salvi, per i contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Dott.ssa Benedetta Miccioni