Di chi è la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica in un sinistro stradale?

25.06.2024

Il tema che riguarda l'individuazione del soggetto chiamato a rispondere, sul piano risarcitorio, delle conseguenze dei danni provocati dalla fauna selvatica (soprattutto nei sinistri stradali), risulta molto controverso.

Importanti sono due passaggi: stabilire quale sia la specie di responsabilità e definire il soggetto che "ne paga" le conseguenze.

Per ciò che riguarda il primo passaggio, ossia stabilire quale tipo di responsabilità sia, la giurisprudenza nel corso degli anni ha ritenuto che tale danno fosse risarcibile ex art. 2050 c.c. sulla base del concetto di custodia, non estendibile, poiché qui si tratta di fauna selvatica. Invero, si è orientata verso l'art. 2043 c.c. in assenza della presunzione dettata proprio dall'art. 2052 stante che l'onere probatorio dettato dalla responsabilità aquiliana implicherebbe una necessaria individuazione di un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Per ciò che invece riguarda il secondo passaggio, ossia l'individuazione del soggetto, l'art. 2043 c.c. ha portato la giurisprudenza a sviluppare due indirizzi:

  • Un primo indirizzo è orientato ad individuare il soggetto responsabile nelle Regione perché ente titolare della competenza normativa di tutela della fauna e gestione del territorio (anche delegando alla Provincie)[1];
  • Un secondo e contrapposto indirizzo presuppone che i danni non debbano essere imputati alla Regione ma all'ente pubblico a cui sono affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica, richiedendo la prova del comportamento colposo ascrivibile allo stesso[2].

Gli Ermellini hanno risolto l'incertezza in ordine al soggetto che deve farsi carico delle conseguenze risarcitorie a seguito di un danno provocato dalla fauna selvatica attraverso un "mutamento" del criterio di imputazione per questo tipo di responsabilità.

A differenza del danno provocato da un animale domestico e la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., tale responsabilità risulta ingiustificata perché non è fondata sul dovere di custodia. Invero, essa è fondata su un criterio oggettivo: le conseguenze risarcitorie, facendo salvo il caso fortuito.

Dunque….

CHE COSA NE DISCENDE?

La responsabilità in capo alla Regione ex art. 2052 c.c. è necessaria!

PERCHÉ?

Per l'attribuzione di competenze specifiche all'ente Regione, di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri Enti, titolari di funzioni più circoscritte.

Concludendo,

sul piano dell'imputazione, l'applicazione dell'art. 2052 c.c. comporta a carico del danneggiato l'onere della prova riguardante il pregiudizio subito e causato dall'animale selvatico.

Vi è di più! Se il danno deriva da un incidente stradale occorrerà anche la prova, da parte del danneggiato, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di avere adottato determinate cautele alla guida, in questo caso.

La prova liberatoria, invece, da parte della Regione sarà quella di dimostrare che la condotta dell'animale selvatico sia stata una causa autonoma, eccezionale e soprattutto imprevedibile.

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Cass. Civ. n. 4202/2011

[2] Cass. Civ. n. 23151/2019 e n. 18952/2017