La responsabilità del proprietario di un animale

19.06.2024

Particolare scalpore ha provocato in questi mesi la notizia di un bambino di 13 mesi ucciso da un pitbull in provincia di Salerno.

Essere padroni di un animale comporta senza dubbio una molteplicità di obblighi e doveri riconducibili al proprietario sulla base di una responsabilità oggettiva, con la particolarità che l'animale da affezione è equiparato ad una res ed il soggetto risponderà in qualità di titolare del rapporto di custodia e di garanzia. 

Secondo giurisprudenza ormai consolidata il proprietario di un cane ha l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale e pertanto risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi.

Infatti, secondo il legislatore, colui che ha creato una fonte di pericolo è tenuto a quella particolare forma di garanzia, chiamata di controllo, la quale, insieme a quella di protezione, costituisce il contenuto di cui all'art. 40, co. 2, del Codice Penale.

In quest'ottica, il padrone del cane ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e il suo mancato rispetto equivale a cagionarlo.

Dal punto di vista civile la tipologia di responsabilità che viene in rilievo è quella delineata dall'art. 2052 c.c. secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito." 

Si tratta di una responsabilità oggettiva, dettata dalla mera relazione di fatto con l'animale, fondata sulla proprietà o sull'uso che ne viene fatto al fine di trarne una qualche utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale. Sono esclusi i rapporti di mera custodia e detenzione, in quanto il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare l'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso (in tal senso, Cass., n. 5226 del 1977). Conseguentemente, risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che quest'ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito.

La giurisprudenza di legittimità è, ormai, irremovibile nell'affermare che nei casi di lesione, il proprietario del cane risponde ai sensi dell'art.590 c.p., in particolare "ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall'aggressione di un pitbull, l'abrogazione dell'elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all'ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 – che prevedeva per i predetti cani l'obbligo di guinzaglio e museruola – intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all'applicazione del principio di cui all'art. 2 co. 2 c.p., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa, rispetto alla quale non può assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante. Ne consegue quindi che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (Cass. n.6393 del 2012)."

Ove l'aggressione del cane fosse così violenta da determinare la morte della vittima a causa dell'allontanamento o della cattiva custodia, il detentore dell'animale risponderebbe del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. punito con il carcere da 6 mesi a 5 anni.

Concludendo, il possesso di un animale comporta una moltitudine di doveri in capo al proprietario, la cui responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisata una negligenza o una volontarietà nel disubbidire alle regole di condotta delineate dal legislatore e alle norme di prudenza e buon senso.

Dott.ssa Noemi Onolfo