La revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale

23.12.2024

L'art. 167 c.c. stabilisce che ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico o un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale destinando beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Si ritiene che il fondo patrimoniale costituisca un'ipotesi di patrimonio destinato in funzione di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni familiari.

Rispetto ai creditori, la funzione del fondo patrimoniale è assicurata dal vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c., a mente del quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti da questi prodotti è possibile solo per i debiti contratti per fronteggiare i bisogni familiari oppure anche per debiti estranei ai bisogni familiari quando il debitore ignori tale estraneità.

Tale vincolo di inespropriabilità, tuttavia, può prestarsi a impieghi fraudolenti in danno dei creditori, consistente nella perdita della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.

Si pone il problema di capire se a tutela dei creditori sia ammissibile l'azione revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

In ordine all'ammissibilità dell'azione revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, la giurisprudenza e la dottrina concordano sulla natura di atto dispositivo di tale conferimento e sulla sua attitudine a pregiudicare i diritti del creditore, in quanto rende i beni conferiti aggredibili alle condizioni previste dall'articolo 170 c.c.

Proprio in virtù dei limiti posti all'espropriabilità dei beni è riscontrabile l'eventus damni richiesto dall'articolo 2901 c.c. quale presupposto della revocatoria ordinaria.

Ammessa la revocabilità, è necessario chiedersi se la costituzione del fondo patrimoniale debba essere qualificata come atto a titolo oneroso o gratuito.

Tutto questo rileva sia ai fini della revocatoria ordinaria sia ai fini della revocatoria fallimentare.

La giurisprudenza prevalente ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale si qualifica come atto a titolo gratuito, sia nel caso in cui sia effettuata mediante conferimento ad opera di un coniuge o di un terzo, sia se effettuata da entrambi i coniugi.

La giurisprudenza, così come la stessa dottrina, ritengono che la costituzione del fondo patrimoniale non possa essere considerata come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia.

Tutto questo ne comporta l' assoggettabilità alla revocatoria fallimentare, non trovando applicazione l'art. 64 l.f. che esclude dall'ambito di operatività della presunzione di fraudolenza gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale.

Dott.ssa Michela Falcone