Ricettazione ed incauto acquisto: i profili di distinzione
Oggi giorno capita spesso di acquistare prodotti ad un buon prezzo: ma siamo sicuri che sia sempre un buon affare? Il bene acquistato, infatti, potrebbe essere stato venduto a basso costo in quanto proveniente da reato. E allora, quali sono le conseguenze in questo caso? Commette reato anche chi acquista quel prodotto? La risposta non può che essere positiva.
I reati di cui il soggetto può rispondere sono il delitto di ricettazione, previsto e punito dall'art. 648 del codice penale e la contravvenzione dell'incauto acquisto, punita invece dall'art. 712 dello stesso codice.
Ma quali sono i rapporti sussistenti tra questi due reati contro il patrimonio? Quali sono le differenze tra ricettazione ed incauto acquisto?
L'art. 648 c.p. recita: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da € 516 ad € 10.329.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 3° comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 2° comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 1° comma n. 7 bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516 se il fatto è di particolare tenuità (art. 62 n. 4).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".
Lo scopo principale dell'incriminazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto stesso per trarne vantaggio. Inoltre, trova la propria ratio nella protezione del patrimonio del singolo, anche se parte della dottrina ritiene il delitto in oggetto un reato plurioffensivo, posto a protezione anche del bene di volta in volta tutelato dal reato presupposto.
La ricettazione è un reato "comune" la cui commissione non è subordinata ad alcuna qualifica soggettiva (il cosiddetto "quisque de populo), con l'unica eccezione della persona che ha contribuito a commettere il reato presupposto, stante la clausola di riserva di cui al primo comma ("fuori dei casi di concorso di reato").
Fondamentale importanza riveste il presupposto del reato: infatti, anteriormente ad esso, deve essere stato realizzato un delitto, al quale tuttavia il ricettatore non deve aver partecipato in alcun modo in quanto, diversamente, si finirebbe con il configurare un concorso al reato presupposto e, in base al principio di sussidiarietà, troverebbe applicazione solamente quest'ultimo.
L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 c.p. viene integrato da "chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare": si tratta di un reato a forma vincolata e alternativa, che punisce condotte precisamente delineate.
La ricettazione viene punita a titolo di dolo specifico in quanto necessaria è la coscienza e la volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da delitto/contravvenzione, senza che tale consapevolezza si estenda alla completa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto, come già affermato più volte dalla giurisprudenza. Essa può desumersi anche dalla qualità delle cose purché i sospetti sulla res siano così gravi ed univoci da "generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre".
Di contro, l'art. 712 c.p. definisce l'acquisto di cose di sospetta provenienza in questo modo: "Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".
Ad una prima lettura si comprende come, a differenza della ricettazione, l'acquisto di cose di sospetta provenienza costituisca una mera contravvenzione, punibile quindi sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
Si possono evidenziare alcuni tratti distintivi tra le due fattispecie:
- elemento psicologico: nella ricettazione l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre, da parte dell'agente una condotta colposa, consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta;
- reato presupposto: nell'incauto acquisto il reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzioni in quanto l'art. 712 c.p. non fa alcun riferimento ai soli delitti, come invece accade in relazione alla ricettazione.
Attenzione, perciò, ai vostri acquisti: non è sempre tutto oro quello che luccica!
BIBLIOGRAFIA
Del Pino L., Pezzano R., Manuale di diritto penale parte speciale, XXVIII Edizione Simone 2022