Valido il riconoscimento di un’adozione estera anche se i genitori adottivi non sono coniugati

13.07.2024

Cass. civile, sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35437

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Con la sentenza n. 35437 della Corte di Cassazione, sez. I, depositata il 19 dicembre 2023, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che è valida in Italia l'adozione estera (non internazionale) anche se i genitori adottivi non sono coniugati.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una coppia con cittadinanza italiana e statunitense, non coniugata, la quale si era vista negare dal Comune di Milano il riconoscimento degli effetti della sentenza di adozione della minore, pronunciata da un Tribunale dello stato del Texas nel 2017.

Secondo il ragionamento della Corte territoriale, che aveva confermato il diniego del comune meneghino, l'adozione era stata effettuata da cittadini italiani, e non solo statunitensi, nei confronti dei quali andava applicata la normativa italiana, in particolar modo l'articolo 36 della legge n. 184 del 1983, dal momento che la coppia non aveva mai formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana.

La Suprema Corte, tuttavia, ha evidenziato l'errore compiuto dalla Corte d'Appello di Milano.

Il giudice di secondo grado ha negato il riconoscimento da parte dello Stato italiano dell'adozione della minore sulla base di una disciplina che si riferisce alle sole adozioni internazionali.

L'articolo 36 della legge n. 184 del 1983 si applica alle adozioni internazionali, ossia a quelle adozioni che hanno come elemento caratterizzante il totale sradicamento dal territorio di origine e la necessaria sussistenza di un vincolo di coniugio.

Nel caso di specie, invece, i Giudici di Piazza Cavour sottolineano che si è in presenza di adozione estera (o interna) effettuata nei confronti di una cittadina statunitense, per cui opera l'articolo 41 co. 1 d.i.p. e non gli articoli 29 ss. Della legge n. 184 del 1983.

Il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione risponde al principio del best interest of the child.

Per tale motivo, lo Stato italiano, in quanto stato di provenienza dei genitori adottivi della minore è tenuto al riconoscimento dello status filiationis.

Ciò comporta il conseguente acquisto della cittadinanza italiana e la possibilità di trasferimento nel territorio italiano, anche oltre il periodo massimo consentito dalle leggi sull'immigrazione.

Infine, la Suprema Corte, ha anche precisato che ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 41 co. 1 della legge n. 184 del 1983, a nulla rileva l'assenza di vincolo coniugale tra gli adottandi, per cui non vi è alcun ostacolo al principio di ordine pubblico internazionale.

In tema di riconoscimento della sentenza straniera, l'ordine pubblico internazionale svolge una duplice funzione: sia preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico rispetto a valori con essa inconciliabili, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione di valori internazionali, tra cui il principio del best interest of the child volto a promuovere nuove forme di genitorialità.

Dott.ssa Michela Falcone