Le principali novità del “Progetto di riforma Bricchetti”

07.09.2022

La materia fallimentare ha da sempre rappresentato un campo di continue riforme legislative, con l'obiettivo di mantenere la normativa aggiornata alle principali novità della prassi e con lo scopo di rimediare alle difficoltà di attuazione.

È sulla scia di tale andamento che si colloca il progetto di riforma proposto dalla Commissione Bricchetti, istituita con Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2021[1].

L'oggetto di studio della Commissione aveva ad oggetto la modifica della normativa in materia di reati fallimentari.

Infatti, nonostante le continue riforme che hanno interessato la citata materia ­ tra cui, da ultimo, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in seguito CCI) ­, la disciplina dei reati fallimentari è rimasta pressoché invariata nel corso del tempo.

In data 10 giugno 2022, la Commissione ha depositato un articolato con relazione illustrativa che, da un lato, recepisce le principali novità invalse nella casistica giurisprudenziale; dall'altro lato, si caratterizza per profili di spiccata novità.

Il profilo di maggiore innovazione attiene al cambiamento di visione delle concrete dinamiche dell'economia dello Stato.

Infatti, la Commissione ha assunto come riferimento per l'intero progetto l'imprenditore non in forma individuale, bensì collettiva.

Infatti, come precisato nella relazione di accompagnamento, «il fulcro dell'incriminazione è spostato sull'impresa esercitata in forma collettiva».

Ne consegue che, nella descrizione delle condotte integranti fatti di bancarotta, il modello di agente è individuato nel soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di una società o consorzio (proposta di art. 322 CCI).

Per quanto concerne la responsabilità dell'imprenditore, mentre la normativa attualmente vigente contiene una completa e compiuta descrizione della condotta punibile, il CCI ha optato per un mero rinvio alla descrizione dei reati fallimentari commessi all'interno di società e consorzi, di cui al citato art. 322 CCI.

Venendo alla descrizione delle condotte punibili, il Progetto di riforma, nel solco della dottrina prevalente e della giurisprudenza più recente, opta per la qualificazione della dichiarazione ­un tempo di fallimento, ora di liquidazione giudiziale nei reati prefallimentari come condizione obiettiva "estrinseca" di punibilità.

Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, la rappresentazione e la consapevolezza in capo all'agente della circostanza che le proprie condotte condurranno alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

La relazione illustrativa presenta anche una ricostruzione alternativa, volta a inserire una delimitazione temporale alla rilevanza penalistica delle condotte punite. In particolare, si propone di limitare la tipicità a quelle condotte «tenute in presenza di una situazione di rilevante squilibrio patrimoniale o economico-finanziario».

La precisazione permetterebbe di prevenire una pericolosa "risalita all'indietro" volta a individuare una qualsiasi condotta da punire pur di giustificare la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Se si dovesse optare per la citata proposta, ne discenderebbe una diversa rilevanza della citata pronuncia di dichiarazione di sottoposizione della società a liquidazione giudiziale.

Infatti, la dichiarazione di liquidazione giudiziale verrebbe slegata da ragioni di mera opportunità di punire. Anzi, diventerebbe un fatto che rappresenta la concretizzazione in un atto formale di una precedente situazione di dissesto patrimoniale in cui l'agente aveva realizzato le condotte penalmente rilevanti.

Il provvedimento di dichiarazione di sottoposizione a liquidazione giudiziale diventerebbe perciò una condizione obiettiva "intrinseca" di punibilità, la quale dovrà quantomeno essere oggetto di rappresentazione da parte dell'agente sul piano dell'elemento soggettivo.

La diversità di prospettive all'interno della Commissione riflette l'annosa diatriba concernente la qualificazione del provvedimento di dichiarazione di fallimento. Due diverse teorie, ciascuna con i propri pregi, ma anche con i propri profili di criticità.

I fatti di bancarotta preferenziale e semplice ricevono nell'articolato una collocazione del tutto nuova. Infatti, con un'opzione particolarmente originale, l'Articolato ha scelto di far confluire in un unico articolo le due ipotesi.

La Commissione ha inoltre deciso di rinominare la fattispecie di bancarotta semplice ­ con l'esplicita attribuzione della qualifica di "colposa" ­ e ha eliminato alcune condotte originariamente previste all'art. 217 della l. fall. e ritenute anacronistiche.

Ulteriore profilo di novità attiene alla formalizzazione della causa di non punibilità per le ipotesi di bancarotta riparata, soluzione rimasta per ora solamente nella prassi giurisprudenziale e non contenuta in specifica disposizione.

In particolare, la proposta normativa prevede all'art. 324-bis del CCI l'esclusione della punibilità[2] nei confronti di chi abbia volontariamente e integralmente riparato il danno e rimosso il pericolo cagionato «prima della sentenza di liquidazione giudiziale».

La Commissione ha però prestato particolare attenzione ad incentivare le citate condotte riparatorie, anche qualora l'offesa si sia già concretizzata con la pronuncia di dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Infatti, il Progetto prevede alla proposta dell'art. 324-quater CCI la possibilità di ottenere una diminuzione di pena dalla metà ai due terzi nel caso in cui la realizzazione delle citate condotte riparatorie avvenga dopo il provvedimento di liquidazione giudiziale e prima del giudizio.

Se invece il soggetto non riesce nell'intento di riparare integralmente il danno o eliminare il pericolo cagionato, l'essersi adoperato volontariamente ed efficacemente in direzione di tale obiettivo comporta la diminuzione della pena fino alla metà.

La Commissione non si è limitata a modificare la disciplina sostanziale, ma ha anche approfondito e adottato soluzioni peculiari in materia processuale.

In particolare, la prima novità degna di menzione attiene alla individuazione della competenza territoriale del giudice a conoscere dei reati fallimentari. Ai sensi della disciplina attualmente vigente, l'individuazione della competenza territoriale avveniva sulla base di quanto generalmente previsto dalla normativa generale di cui agli artt. 8 e ss. c.p.p.

La Commissione ha invece proposto di individuare la competenza territoriale del giudice sulla base dell'ufficio giudiziario che ha dichiarato la liquidazione giudiziale o provvedimenti analoghi. Il Progetto di riforma precisa che tale proposta normativa si applica nei confronti sia dei reati prefallimentari, sia di quelli commessi nel corso della procedura concorsuale.

La citata proposta permetterebbe di radicare la competenza dei reati prefallimentari e postfallimentari presso un unico ufficio giudiziario, piuttosto che frammentare procedimenti fallimentari, relativi a medesime crisi e liquidazioni giudiziali, presso diversi e molteplici Tribunali.

Un'attenzione particolare è stata infine riservata anche ai rapporti tra procedura concorsuale e misure reali. Mutando la prospettiva del legislatore precedente, il Progetto propone una disciplina che, salvo alcuni casi particolari, pone in una posizione di prevalenza gli interessi della massa creditoria piuttosto che l'interesse statale.

In particolare, l'interesse statale prevale solo nei casi di sequestro preventivo ai fini di confisca di beni intrinsecamente illeciti, di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, c.p., di sequestro preventivo ai fini di confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. o ai fini di confisca per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Restano inoltre autonomamente disciplinate le ipotesi di sequestro di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, cd. Codice Antimafia.

In conclusione, i lavori della Commissione presentano numerosi profili di novità, distinguendosi dalle precedenti modifiche normative in materia dei reati fallimentari per uno spiccato approccio creativo. Le recenti vicende politiche potrebbero però avere ricadute di non poco rilievo sulle sorti del Progetto.

Dott. Marco Misiti


[1] Ai fini della consultazione del Progetto di riforma e della relazione illustrativa, commissione_BRICCHETTI_articolato_relazione_finale_10giu2022.pdf (giustizia.it). Al seguente link si rinviene il citato decreto ministeriale Ministero della giustizia | Decreti, Circolari, Provvedimenti, Note.

[2] In parte critico sul punto C. Santoriello, Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare, in www.sistemapenale.it, 27 luglio 2022. In particolare, l'Autore innanzitutto si chiede se la riparazione non integrale di una distrazione che garantisce il soddisfacimento dei creditori possa godere del citato beneficio. Si chiede inoltre se la citata condotta possa eventualmente rilevare ai fini della non punibilità per esiguità del fatto, ai sensi del proposto art. 324-ter.