La contestazione dell’aggravante a cavallo della c.d. “Riforma Cartabia”: la procedibilità d’ufficio nei reati a querela di parte alla luce della Sentenza n. 24370 del 20 giugno 2024

13.07.2024

Cass. pen., Sez. V, 23/04/2024, n. 24370

Con la recentissima Sentenza n. 24370 del 20 giugno 2024 la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell'imputato per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania proponeva ricorso per salutm, deducendo la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022 – senza che la persona offesa avesse presentato querela – la contestazione supplettiva avente ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p.[1]

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha richiamato il principio di diritto secondo cui "non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti, atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore"[2].

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che, correttamente, il Tribunale aveva ritenuto il reato ormai procedibile esclusivamente a querela della persona offesa[3], non comprendendo l'imputazione originaria la contestazione in fatto dell'aggravante della destinazione della cosa oggetto di sottrazione al pubblico servizio che, qualora ritenuta sussistente, avrebbe conservato la procedibilità d'ufficio del furto in tal senso aggravato.

Avendo proceduto il PM alla contestazione ex art. art. 517 c.p.p. dell'aggravante alla prima udienza, fissata con decreto precedente all'entrata in vigore della predetta Riforma ma a data successiva alla stessa, deve ritenersi escluso che lo stesso abbia avuto modo di procedere alla contestazione tempestiva nella pendenza del termine assegnato dall'art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022 per proporre la querela in ragione della modifica intervenuta circa il regime di procedibilità.

Pertanto, a parere dei Giudici di Legittimità, ritenere "tardiva" la contestazione suppletiva in ipotesi in cui – come in quella di specie – non vi sia stata alcuna attività processuale tra il decreto che dispone il giudizio (precedente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia") e la prima udienza, sarebbe il "frutto di una interpretazione irragionevolmente discriminatoria e in conflitto col dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell'azione penale di esercizio e proseguimento della stessa azione"[4].

Conseguentemente, la sentenza oggetto di impugnazione è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, atteso che, a seguito della validità della contestazione suppletiva operata ex art. 517 c.p.p. dal P.M., doveva essere rinnovata la notifica del verbale dell'udienza all'imputato assente, la cui omissione ha determinato una nullità.

Dott.ssa Simona Ciaffone

[1] In riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta dall'imputato, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato.

[2] Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sent. del 22/01/2024, n. 3741.

[3] Alla luce della modifica dell'art. 624, co. III c.p. operata dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

[4] Cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. del 20/06/2024 n. 24370.