La rinuncia all’eredità: procedura e documenti necessari

12.02.2024

La rinuncia all'eredità è una rinuncia di un diritto. Essa consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato all'eredità manifesta la sua decisione di non divenire erede e dunque di non acquistare l'eredità.

La dichiarazione di rinuncia all'eredità deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e deve essere trascritta nel registro delle successioni.

È nulla la rinuncia per solo una parte dei beni ereditari, non può essere condizionata o a termine e la rinuncia essendo un negozio giuridico formale, deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.

Chi rinuncia all'eredità è come se non vi fosse mai stato chiamato e la rinuncia è revocabile fino a quando gli altri eredi non siano stati chiamati a succedere e qui, si perde definitivamente il diritto di divenire erede.

Quali sono le conseguenze?

Sono diverse a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:

  • Nella successione legittima, se non ha luogo la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di colui o coloro che avrebbero concorso con l'erede rinunciante. Se il rinunciante è figlio unico, l'eredità di devolve ai chiamati di grado ulteriore, ossia a coloro i quali spetterebbe l'eredità nel caso in cui egli mancasse ovvero gli ascendenti;
  • Nella successione testamentaria, può verificarsi che il testatore abbia già previsto, o meglio, anticipato, la rinuncia ed abbia disposto una sostituzione nel testamento stesso. se non p stata disposta una sostituzione, opererà la rappresentazione o comunque se mancano i presupposti, l'eredità andrà a favore dei suoi coeredi, se istituiti senza determinazione di parti o in parti uguali, per accrescimento. Se non esistono neppure questi presupposti, subentreranno gli eredi legittimi e dunque si avrà una successione ex lege.

Orbene, come dicevamo all'inizio, la rinuncia all'eredità è revocabile. Chi ha rinunciato, può, con le stesse modalità, revocare la dichiarazione di rinuncia all'eredità entro il termine decennale per la prescrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero, l'eredità non deve essere stata accettata da un altro chiamato all'eredità in questo lasso di tempo.

Invero, la rinuncia, può essere impugnata per violenza o per dolo.

Che tutela hanno i creditori del rinunciante?

La legge stabilisce una tutela a loro favore.

Essi, possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante... però, c'è da dire, che questi non acquistano la qualità di erede ma il loro unico scopo è quello di soddisfarsi con i beni ereditari.

Quali sono i documenti necessari?

Per la redazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:

  • certificato di morte in carta libera (o autocertificazione);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • documento valido di riconoscimento;
  • codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);
  • copia conforme del testamento (qualora esista);
  • nota di iscrizione a ruolo;
  • versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto.

Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per la presentazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono:

  • una marca da bollo da € 16,00;
  • versamento di € 200,00 per la registrazione.

La procedura per la presentazione della dichiarazione può variare a seconda del Tribunale di competenza.

Per la rinuncia alla eredità presentata tramite notaio, oltre agli importi su indicati, sono da corrispondere anche le spese del notaio.

Dott.ssa Veronica Riggi