La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità

24.02.2025

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

Dal momento della stipulazione del contratto al momento della sua esecuzione potrebbe intercorrere un certo lasso di tempo: se si tratta di contratto ad esecuzione differita, periodica o continuata.

In tali ipotesi potrebbe accadere che si verificano degli eventi tali da modificare l'originaria composizione contrattuale come ad es. l'aumento di costi o la variazione dei prezzi…

Nel nostro ordinamento è previsto un rimedio per tale ipotesi che va ad alterare l'equilibrio contrattuale, nel caso in cui fatti sopravvenuti, appunto, straordinari ed imprevedibili rendano la prestazione oggetto del contratto eccessivamente onerosa, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c. .

Si ha diritto alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta:

  • Se per il contratto stipulato è previsto il decorso di un certo periodo di tempo tra la stipulazione del contratto e la sua esecuzione;
  • Se si verifica una situazione di eccessiva onerosità della prestazione oggetto del contratto, che vada a squilibrare il contratto;
  • Se l'eccessiva onerosità dipende da eventi straordinari ed imprevedibili;

Tale tipo di risoluzione del contratto non può essere applicata ai cd. contratti aleatori.

In più, nei contratti nei quali una sola parte ha assunto obbligazioni, l'eccessiva onerosità non da luogo alla soluzione del contratto ma alla rivedibilità e dunque la parte obbligata può chiedere una riduzione della sua prestazione oppure una modifica delle modalità di esecuzione (ex art. 1468 c.c.).

Orbene, detto ciò, il debitore la cui prestazione sia diventata eccessivamente onerosa, non è solo "esonerato" dal dovere di adempiere stante che l'eccessiva onerosità non costituisce una impossibilità ex art. 1256 c.c. ma solo una difficoltosa esecuzione, che la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. non avviene mai di diritto, ma deve essere pronunziata dal giudice la cui sentenza ha efficacia costitutiva. Quindi, se il debitore anziché chiedere la risoluzione, si astiene dall'adempiere incorre nella cd. more del debitore ovvero nella mora debendi, con le conseguenze di cui all'art. 1218 c.c. relative all'inadempimento. In questo caso, l'altra parte potrebbe chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 c.c. e il soggetto inadempiente non sarà più ammesso a far valere l'eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. in via di eccezione ma, potrebbe farlo se il creditore si fosse limitato solo a chiedere l'adempimento tardivo.

Se invece il debitore la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa chiede la risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467, il creditore non potrà chiedere la risoluzione per inadempimento se non condizionatamente al rigetto della domanda ex art. 1467.

E' stato rilevato che la posizione delle parti, per il fatto che i rapporti contrattuali dovranno essere ugualmente eseguiti alle condizioni originarie durante le more del giudizio di risoluzione o di equa modifica per eccessiva onerosità, diventa assai strana e difficile.

Infatti, il debitore dovrà continuare ad eseguire ugualmente la sua prestazione: l'accoglimento della sua domanda gli darà bensì diritto alla restituzione della prestazione così eseguita, ma non al risarcimento dei danni subiti per aver dovuto eseguire la prestazione in condizioni eccessivamente onerose (non di rado le merci di cui riacquista la disponibilità saranno per lui di nessuna utilità, perché, ad es., si tratta di macchine di tipo speciale prodotte su ordinazione).

Anche il creditore potrà trovarsi in condizioni non liete perché, essendo esposto al rischio di dover restituire le cose ricevute in esecuzione dei rapporti contrattuali, non potrà utilizzare queste cose come vorrebbe.

Peraltro, in questi casi le parti potranno ricorrere ai provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ.: così il debitore potrà chiedere di essere autorizzato a sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta, previa cauzione.