Il giudice non è tenuto ad attendere l’avvocato in (breve) ritardo
Cass.pen., Sez IV, del 23 gennaio 2025, n.2779
A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia
In tal senso ha statuito la Corte di Cassazione che, richiamando la motivazione della sentenza impugnata sul punto, ha ribadito come «la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l'orario fissato per l'udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale».
La Suprema Corte ha, difatti, respinto il ricorso nel quale il difensore di fiducia ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa poiché il Giudice di prime cure non avrebbe atteso l'arrivo dell'Avvocato "per un tempo ragionevole e compatibile con un giustificabile e plausibile ritardo". Dunque, con il primo motivo - già svolto in appello e disatteso dalla Corte territoriale – la difesa ha contestato la violazione degli artt.97, 177, 178, 179 e 186 c.p.p..
Nella specie, il giorno dell'udienza fissata per la discussione l'Avvocato, essendo impegnato presso altro Tribunale, aveva nominato come proprio sostituito processuale un collega di Studio, il quale, impegnato a sua volta in un'altra aula, si era presentato con un ritardo di pochi minuti. Tuttavia, giunto sul posto, aveva appresso che il processo era già stato celebrato alle ore 9:36 ovvero dopo appena sei minuti dallo scoccare delle ore 9:30 (orario fissato per la trattazione del processo) con nomina di un difensore d'ufficio prontamente reperibile in aula ex art.97 comma 4 c.p.p..
I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale "logica ed adeguata" osservando che, come risulta dal verbale, l'udienza avrebbe avuto inizio alle ore 9:36 e si sarebbe conclusa alle ore 10:02, pertanto, «pare logico ritenersi che il Difensore si sia presentato in aula oltre la 10.02, altrimenti avrebbe fatto presente di essere arrivato».
Letta la recente pronuncia della Suprema Corte, sorgono spontanee alcune domande: dato il lieve ritardo, il giudice avrebbe potuto trattare il processo successivo in attesa (breve) dell'avvocato? Il difensore della controparte o del coimputato avrebbero potuto far attendere il collega, in ossequio a quei doveri deontologici di lealtà, correttezza e colleganza?