Safeguarding officer: adempimenti e modelli di prevenzione

17.07.2024

Nuove scadenze per le ASD/SSD:

- Entro 31 Agosto predisposizione Modelli Organizzativi e Gestionali di Controllo ex art. 16 del D. Lgs. 39/2021

- Entro il 31 dicembre 2024 nomina di un Responsabile contro comportamenti inappropriati, abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori in forza di quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 36/2021[1].

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Nello specifico, il co. 6 recita "fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport […] sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi […][2]".

Ad oggi, in relazione al summenzionato decreto, le autorità competenti non hanno ancora provveduto alla sua emanazione: ciò comporta l'assenza di prescrizioni specifiche in materia.

Sempre a livello normativo rileva anche il D. Lgs. 39/2021[3] il quale all'art. 16 si occupa dei "fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport": ciò denota una spiccata attenzione volta a contrastare rischi, violenze nonché favorire le pari opportunità.

Esso, principalmente, pone l'obbligo in capo alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, di redigere le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Le Linee Guida esplicano i seguenti principi che ogni affiliato deve perseguire:

  • la promozione di una cultura ed un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano uguaglianza ed equità, nonché valorizzino le diversità;
  • la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  • l'individuazione ed attuazione da parte delle affiliate ad adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding;
  • la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  • l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  • il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle affiliate.

A tal proposito si precisa che il CONI ha creato una struttura dedicata istituendo l'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding.

Quindi l'art. 33 del D. lgs. 36/2021 riguarda l'individuazione di un responsabile per la protezione dei minori, mentre l'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 prevede la predisposizione dei M.O.G.C., cioè i modelli organizzativi di gestione e di controllo nonché dei codici di condotta.

Le suddette disposizioni richiamano i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica.

La sua applicazione si estende anche ai sodalizi sportivi quindi S.S.D. e A.S.D. diventato titolari di una responsabilità diretta, autonoma ed eventualmente concorrete con quella dell'autore del reato.

In relazione a tale responsabilità Associazioni e Società possono essere soggette a sanzioni di natura amministrativa quali sanzioni pecuniarie, interdittive, di confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della condanna.

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto i sodalizi sportivi possono dotarsi di un sistema di controllo di modalità di svolgimento delle attività e che sancisca i principi etici da seguire.

È quindi sul D.Lgs. 231/2001 che si basa l'elaborazione dei suddetti M.O.G.C.

La predisposizione degli stessi e dei codici di condotta può rappresentare un'esimente di responsabilità oggettiva per i dirigenti dell'associazione, infatti, mediante i modelli è possibile dimostrare di aver attivato ogni misura e contromisura possibile per prevenire i casi di abuso, di violenza e di discriminazione purché il modello creato in astratto sia idoneo nella pratica a prevenire comportamenti quali quelli concretizzatesi o contestati.

Le misure e le sanzioni che si possono comminare variano dall'ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione in essere nonché il diniego dell'accesso all'attività sportiva per gli atleti.

Il D. Lgs. 231/2001 cataloga una serie di reati presupposto in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti: non tutti, però, sono assoggettabili ai sodalizi sportivi quindi possiamo considerare rilevanti nell'ambito de quo:

  • i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • i delitti di razzismo e di xenofobia;
  • la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

La nomina del Responsabile è obbligatoria per legge, nonché prevista dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25/07/2023 la quale sancisce l'obbligo di nomina di un responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni anche nei confronti di soggetti maggiorenni.

Si specifica inoltre che tale Delibera ha influenzato tutte le Linee Guida di Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva che si riferiscono al CONI.

Infatti, il sistema di prevenzione e tutela interessa tutte le figure coinvolte nelle attività espletate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dirigenti, gli istruttori, gli atleti, i tesserati in genere sia maggiorenni che minorenni, i genitori di questi e altre risorse umane.

Le due figure, anche se hanno obiettivi parzialmente diversi svolgono funzioni analoghe, pertanto, possono coincidere nella stessa persona.

Nel M.O.G.C. vengono descritti i compiti del Safeguarding Officer e quali devono essere le sue caratteristiche.

Inoltre, nel predisporre lo stesso, si deve tener conto delle specifiche caratteristiche dell'A.S.D. o della S.S.D. quali a esempio il numero di tesserati, le discipline praticate, gli impianti utilizzati, i soggetti coinvolti, le attività svolte…

Il M.O.G.C. deve quindi essere il più possibile adattato alle esigenze di ciascun sodalizio, anche se deve essere stilato seguendo le linee guida predisposte da ogni FSN-DSA-EPS.

I codici di condotta hanno estrema rileva soprattutto in relazione al fatto che sono considerati dei documenti di concretezza, di praticità: dettano infatti regole dirette a dirigenti, atleti, istruttori, genitori… per prevenire i casi di abuso, di violenza e di discriminazione.

Essi vanno a colmare quel vuoto che fino ad ora era trattato con le modalità della c.d. "diligenza del buon padre di famiglia".

Stabiliscono quindi obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche orientate al rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza nonché all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva salutare, alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca dignità, uguaglianza, equità e rispetto dei diritti dei tesserati, valorizzando in maniera puntuale le diversità: principi, questi, posti a fondamento del sistema di safeguarding.

Esempi pratici possono essere rappresentati dalla decisione o meno di poter riprendere mediante videocamera gli atleti minorenni, di utilizzare in modo promiscuo le stanze in trasferta o ancora il fatto che gli istruttori possono relazionarsi direttamente con il minore per determinate comunicazioni o richieste.

Pertanto, gli incombenti da espletare entro il 31/12/2024 sono i seguenti:

  • ai sensi dell'art. 33 co. 6 del D. Lgs. 36/2021 è necessario nominare il responsabile per la protezione dei minori;
  • ai sensi della Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25/07/2023 è necessario nominare un responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.

Entrambe figure che, come sopra detto, possono coincidere.

Nella pratica, quindi:

  • l'A.S.D o la S.S.D. nomina il Safeguarding Officer e redige il verbale di nomina;
  • il nominativo deve essere comunicato all'organismo di affiliazione;
  • se il sodalizio è affiliato a più Enti di Promozione Sportiva o Federazioni deve comunicare il MOG Sportivo adottato a tutti i Responsabili Safeguarding nazionali dei vari organismi;
  • al momento del tesseramento i tesserati, o gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti a cui è affidata la cura degli atleti devono essere informati del Modello Organizzativo di Controllo nonché del nominativo e dei contatti del Safeguarding officer;
  • il suddetto nominativo e i relativi contatti devono essere:
  • affissi presso la sede del sodalizio;
  • pubblicati nella home page o comunque nelle pagine social del sodalizio sportivo;
  • inviati mediante mail a tutti i tesserati;

Lo scopo, quindi, è di dare la più ampia pubblicità ai modelli adottati.

La scelta della figura del Safeguarding officer deve seguire i criteri di competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale: sono, quindi, da evitare conflitti di interessi, anche potenziali, che possano influire negativamente sull'operato.

Il ruolo del Responsabile è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati nonché proteggere la loro integrità psichica e fisica.

Esso inoltre svolge funzioni di vigilanza in relazione all'adozione e all'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, ruolo che permette allo stesso lo svolgimento di funzioni ispettive.

Il Safeguarding Officer, la quale carica ha la durata di 4 anni, deve possedere determinati requisiti, tra cui:

  • essere idoneo a lavorare con i minori;
  • non avere precedenti penali per reati contro i minori;
  • non riportare misure interdittive o divieti di accedere a manifestazioni sportive[4].

In relazione al punto b) le A.S.D. e le S.S.D. hanno l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale che evidenzi l'assenza di condanne per reati di pedofilia.

Tale obbligo sussiste non solo in relazione al Safeguarding Officer, ma deve essere richiesto a tutti i lavoratori sportivi che svolgano attività a contatto diretto e regolare con i minori.

Il soggetto nominato inoltre deve impegnarsi a rispettare l'etica professionale e le politiche poste a difesa dei minori, nonché dichiarare il proprio impegno in relazione alla riservatezza.

Infine, per tutto il periodo di carica il responsabile deve garantire la permanenza delle caratteristiche richieste, segnalando immediatamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione personale, pena l'immediata revoca dell'incarico.

In relazione alla professionalità il Safeguarding Officer deve possedere competenze giuridiche, competenze tecniche e ispettive al fine di studiare il sistema organizzativo delle Federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva nonché capacità di accoglienza e ascolto delle potenziali vittime di abusi, violenze e discriminazioni.

Molti sono i quesiti che i vari sodalizi si pongono alla luce delle diversità inerenti alla tipologia delle attività espletate.

Chi non gareggia, chi non ha spogliatoi, chi non attua trasferte, chi lavora solo con maggiorenni…: in questi casi si deve calare un modello differente di regole di condotta anche in relazione al diverso grado di responsabilità della persona scelta.

In relazione alla prevenzione e alla gestione dei rischi costituiscono comportamenti rilevanti:

  • l'abuso psicologico, cioè qualsiasi atto intenzionale e indesiderato tra cui la mancanza di rispetto, l'isolamento, il confinamento, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità, autostima nonché convinzioni del tesserato e atti finalizzati a intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche quando vengono posti in essere attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  • l'abuso fisico, da intendersi come qualsiasi condotta consumata o tentata che sia idonea in senso reale o potenziale di causare un danno alla salute fisica e psichica del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita;
  • le molestie, quali qualsiasi atto o comportamento indesiderato di natura sessuale sia esso verbale, non verbale o fisico che arrechi un disturbo alla vittima;
  • l'abuso sessuale, cioè qualsiasi condotta avente caratteristiche sessuali, con o senza contatto e considerata indesiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
  • la violenza di genere, identificabile in tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale che riguardano soggetti discriminati in relazione al sesso;
  • il bullismo (o cyberbullismo, se condotto online), cioè qualsiasi comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi;
  • il nonnismo (c.d. "hazing"), inteso come ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e a volte anche pericolosa dei nuovi membri da parte degli appartenenti storici del gruppo;
  • l'abuso di matrice religiosa quale l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  • l'abuso dei mezzi di correzione, inteso come l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa che viene esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
  • la negligenza (c.d. "negligence") quale il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica il quale, presa conoscenza del verificarsi di uno degli eventi vietati dal Regolamento, omette di intervenire e di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura Federale causando un danno o creando un pericolo imminente di danno;
  • l'incuria (c.d. "neglect") cioè l'abbandono del minore ovvero la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

Si precisa che i comportamenti suddetti possono concretarsi in qualsiasi forma e modalità: personalmente, mediante modalità informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Quindi, al fine di concretare le tutele del caso, è necessario rendere noti i comportamenti scorretti.

Importante è anche tutelare chi pone in essere le segnalazioni poiché le vittime devono sentirsi libere di esternare, avvisare e comunicare quanto accaduto senza provare sensazioni di disagio come la vergogna o la paura.

Sarà fondamentale, quindi, trovare dei sistemi efficaci affinché chi segnala sia tutelato, considerando che la condotta scorretta può essere resa nota anche da soggetti terzi che hanno, ad esempio, assistito a determinate situazioni.

Pertanto, oltre ciò che è già disposto dalle disposizioni di legge e del CONI, è essenziale attuare campagne di sensibilizzazione anche con il supporto di specialisti al fine di garantire uno sviluppo sano e armonico dell'atleta.

Dott.ssa Linda Vallardi

[1] Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo e pubblicato nella G.U. in data 18 marzo 2021, n. 67.

È uno dei cinque decreti legislativi (nn. 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021) attuativi della Legge di delega n. 86/2019 sulla riforma dello Sport.

[2] Art. 16 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

[3] Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" e pubblicato nella G.U. in data 19 marzo 2021, n. 68.

[4] Trattasi di una misura finalizzata a contrastare la violenza degli stadi prevista dalla Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche