La figura del Safeguarding Officer: un ruolo di prevenzione, non di responsabilità penale altrui!
No, il Safeguarding Officer non è il responsabile penale delle azioni altrui!
Nel nostro ordinamento, la responsabilità penale è personale, come sancito dall'art. 27 della Costituzione, e di sicuro la Riforma Sportiva non ha introdotto una figura anticostituzionale.
Eppure, sembra che si stia fraintendendo il ruolo e i compiti che questa figura avrebbe all'interno della compagine associativa sportiva attribuendole una sorta di responsabilità universale in caso di comportamenti abusivi di dirigenti e allenatori.
Facciamo chiarezza.
La recente Riforma dello Sport, introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche, ha posto l'accento sulla tutela dei minori nelle attività sportive, istituendo per tutte le ASD e SSD l'obbligo di nominare un Safeguarding Officer entro il 31 dicembre 2024.
Questa figura è fondamentale per creare ambienti sportivi sicuri e rispettosi, ma è importante chiarire un punto cruciale: il Safeguarding Officer non risponde penalmente per gli atti illeciti commessi da terzi!
Il Safeguarding Officer è un professionista incaricato di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei contesti sportivi.
Si tratta di un ruolo di vigilanza e coordinamento, volto a garantire che il sodalizio sportivo adotti e applichi misure efficaci per la protezione degli atleti, in particolare dei minori.
Tuttavia, il suo compito non è di natura repressiva né investigativa, né può sostituirsi alle autorità giudiziarie o alle forze dell'ordine.
Cosa fa, allora, il Safeguarding Officer?
Ecco i principali compiti che caratterizzano il ruolo:
- Assicurare che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) sia efficace e aggiornato.
- Garantire che il Codice di Condotta del sodalizio venga rispettato da tutti i tesserati, dai dirigenti agli allenatori.
- Promuovere una cultura sportiva basata sul rispetto, l'inclusività e la protezione dei più vulnerabili.
- Informare atleti e famiglie sui protocolli di sicurezza adottati.
- Ricevere e trattare segnalazioni di comportamenti inappropriati o lesivi, anche tramite strumenti anonimi come portali o email dedicate.
- Valutare la gravità delle segnalazioni e, se necessario, trasmetterle alle autorità competenti, garantendo supporto alle vittime e riservatezza.
- Verificare che i protocolli di sicurezza siano rispettati durante allenamenti, competizioni e trasferte.
- Segnalare eventuali rischi o mancanze organizzative per migliorare la prevenzione.
Cosa NON fa il Safeguarding Officer?
La sua funzione è prevenire e segnalare, non giudicare o intervenire direttamente in situazioni di emergenza.
La responsabilità penale per eventuali abusi o reati commessi da istruttori, dirigenti o altri soggetti rimane sempre personale e individuale, come stabilito dal principio sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana: "La responsabilità penale è personale".
In caso di omissioni gravi nello svolgimento dei propri compiti (ad esempio, il mancato trattamento di una segnalazione importante), il Safeguarding Officer potrebbe rispondere civilmente o disciplinarmente, ma mai penalmente per gli atti di terzi.
Un esempio pratico
Se un allenatore o un dirigente commette un abuso psicologico (il più insidioso e purtroppo il più frequente) verso un minore, risponderà penalmente del suo gesto.
Il compito del Safeguarding Officer, in un caso simile, è:
Il Safeguarding Officer è una figura chiave per la protezione degli atleti, ma il suo ruolo si limita alla prevenzione, formazione e monitoraggio.
Non può essere ritenuto penalmente responsabile per reati o comportamenti illeciti commessi da terzi. Questa precisazione è essenziale per evitare equivoci e per garantire che le ASD e SSD comprendano correttamente l'importanza di questa figura senza attribuirle compiti che non le spettano.