Sale and lease back e possibili interferenze con il divieto del patto commissorio

15.07.2024

Nella prassi economico-imprenditoriale, il sale and lease back rappresenta un'operazione negoziale largamente diffusa, che consente alle imprese di ottenere liquidità mediante la vendita di un bene strumentale, mantenendone il godimento e riservandosi la possibilità di riacquistarne la proprietà tramite l'opzione di riscatto alla scadenza del rapporto. 

Secondo lo schema comunemente adottato nella pratica degli affari il sale and lease back costituisce un'operazione contrattuale complessa, attraverso la quale un'impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale impiegato nell'esercizio della propria attività, a una società di leasing o altro intermediario finanziario che, divenutone proprietario, lo concede in leasing al venditore, il quale a fronte del godimento del bene si obbliga al periodico versamento di un canone, riservandosi la facoltà, al termine del rapporto, di riacquistare la proprietà attraverso l'esercizio dell'opzione di riscatto a un prezzo predeterminato. 

L'operazione risponde all'esigenza di finanziamento dell'impresa venditrice la quale acquisisce immediata liquidità incrementando il capitale circolante, senza tuttavia perdere la materiale disponibilità del bene venduto, realizzando anche indubbi vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità dei canoni di leasing dal reddito d'impresa. 

Nel suo schema strutturale, il sale and lease back è caratterizzato dalla presenza di due negozi (la vendita e il leasing) funzionalmente collegati, volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico (il finanziamento dell'impresa) che ne costituisce la relativa causa concreta. I soggetti dell'operazione sono, da un lato, l'imprenditore che assume la duplice veste di venditore e utilizzatore e, dall'altro, la società finanziaria che acquista il bene pagandone il prezzo per poi concederlo in leasing al venditore. 

L'indubbia ricorrenza di un finanziamento accompagnato dall'alienazione di un bene a favore del finanziatore ha fatto emergere le possibili interferenze con il divieto del patto commissorio, imponendo la necessità di operare una netta distinzione tra sale and lease back, inteso come contratto d'impresa lecito, e alienazione in funzione di garanzia illecita in quanto contrastante con il divieto del patto commissorio.

Ed invero tale operazione contrattuale, di per sé lecita, potrebbe tuttavia essere finalizzata a eludere fraudolentemente il divieto del patto commissorio qualora le parti intendano realizzare un finanziamento assistito da un'alienazione a scopo di garanzia. 

Sono considerati indici di anomalia, rivelatori di una finalità illecita di garanzia e dell'intento di eludere il divieto del patto commissorio, la preesistenza o contestualità di un rapporto debitorio tra la società finanziaria e il venditore-utilizzatore, le difficoltà economiche di quest'ultimo e la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente. 

Tali indici, richiamati frequentemente dalla giurisprudenza, supportano la presunzione di una finalità di finanziamento assistito da garanzia, comportando la nullità del contratto per illiceità della causa. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l'inserimento nel sale and lease back di una clausola che preveda una stima imparziale del bene al momento dell'inadempimento e il versamento al debitore dell'eventuale eccedenza di valore rispetto al credito costituisca una condizione sufficiente a escludere l'illeceità dell'operazione contrattuale. 

Questo effetto deriva dall'idoneità della clausola marciana a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni e garantire una corretta valutazione dei valori patrimoniali, escludendo quindi l'operatività del divieto del patto commissorio. In caso di inadempimento dell'utilizzatore, la legge applica un meccanismo di salvaguardia che legittima il concedente a soddisfare il proprio credito mediante la vendita o riallocazione del bene secondo valori stimati imparzialmente, con l'obbligo di versare all'utilizzatore l'eventuale eccedenza tra quanto ricavato e l'ammontare del credito maturato.

Dott.ssa Giulia Luca