Le Sezioni Unite si pronunciano sull’assoluzione in appello per intervenuta prescrizione del reato in caso di condanna anche al risarcimento dei danni
Cass. Sez. Unite Pen., n. 36208 del 2024
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all'udienza del 28/03/2024 (Informazione Provvisoria n. 5/2024 – deposito motivazioni il 27/09/2024), a seguito dell'Ordinanza di rimessione della Quarta Sezione Penale, con la Sent. n. 36208/2024, si sono espresse sulla possibilità riconosciuta al Giudice dell'impugnazione di valutare l'assoluzione nel merito, anche qualora il reato si sia prescritto nel corso del procedimento, senza limitarsi a prendere atto della causa estintiva.
La Suprema Corte ha confermato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catania, che aveva valutato i fatti nel merito stante la presenza delle parti civili, ritenendo – contrariamente al giudizio di primo grado – che all'esito dell'istruttoria non si fosse raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di Appello, quindi, in riforma del provvedimento del Giudice di prime cure, ha assolto l'imputato con revoca delle statuizioni civili, provvedimento avverso il quale le stesse hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha rimesso alle SS.UU. la seguente questione: "Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il Giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del 'più probabile che non'"[1].
Al fine di risolvere il quesito, occorre valutare se, dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p. (conformemente alla Sentenza n. 182/2021 della Consulta) risulti che al Giudice di Appello sia precluso l'accertamento dei presupposti per l'assoluzione, nei termini nei quali è stato ammesso dalla Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza "Tettamanti"[2], allorquando nel corso del giudizio sia maturato il termine di prescrizione del reato.
La Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, ritenendo che tra la pronuncia della Corte Costituzionale e quella delle SS.UU. Tettamanti non vi sia incompatibilità – assicurando quest'ultima un'ampia tutela del diritto di difesa, coerentemente al principio di presunzione di innocenza – ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il Giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma comunque è tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito".
Pertanto, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 27 Cost., 6 CEDU e 48-53 Carta di Nizza, il Giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua del principio espresso dalle Sezioni Unite nella Sentenza del 28/05/2009, n. 35490, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione de reato, il Giudice è legittimato a pronunciare Sentenza di assoluzione ex art. 129, co. II c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento", essendo quindi incompatibile con qualunque necessità di accertamento o approfondimento.
[1] Ordinanza di rimessione n. 30386/2023 emessa dalla Quarta Sezione Penale.
[2] Sentenza n. 35490/2009.