Sinistro con veicolo non assicurato: cosa fare?

19.12.2024

Essere coinvolti in sinistri stradali durante la guida purtroppo è un fenomeno abbastanza frequente.

L'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che ogni veicolo a motore circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il risarcimento.

Ma cosa succede se il veicolo che ci tampona o ci arreca un danno non è coperto da assicurazione auto obbligatoria?

Anche in questo caso i cittadini possono ottenere il risarcimento dei danni, rivolgendosi alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA), che è il gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Questo fondo pubblico è stato istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata poi con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato presieduto dal Presidente della Società o, in sua vece, dall'Amministratore Delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il danneggiato, in caso di incidente provocato da un veicolo identificato che non risulta coperto da assicurazione, può presentare richiesta, tramite un modulo online reperibile sul sito Consap, al FGVS. Nella richiesta il danneggiato, oltre agli estremi del veicolo, dovrà descrivere la dinamica dell'incidente, i danni subiti all'auto e eventualmente anche i danni dalla persona.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, valutata la dinamica dell'incidente e la documentazione prodotta, risarcirà sia i danni alla persona che i danni alle cose.

E che cosa accade al responsabile dell'incidente che guidava senza assicurazione?

Il Fondo vittime della strada, una volta risarciti i soggetti che hanno subito danni senza colpa nel sinistro, ha 10 anni di tempo per rivalersi sul soggetto responsabile dell'incidente.

È bene sottolineare che una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 1179/2022) ha affermato un importante principio, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni, sia fisici che al mezzo, all'automobilista che subisce per colpa altrui un incidente stradale, sebbene sprovvisto della copertura assicurativa.

Secondo gli Ermellini, sebbene quanto previsto dall'art. 122 Codice delle Assicurazioni, chi subisce un sinistro stradale con ragione, anche se privo di Rc-auto, ha comunque diritto al rimborso dei danni subiti.

I Giudici hanno quindi stabilito che ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni Private, il danneggiato potrà agire per il risarcimento direttamente nei confronti dell'impresa del responsabile, a prescindere che questo abbia l'assicurazione.

Dott.ssa Benedetta Miccioni