La somministrazione di antinfiammatori per migliorare le prestazioni del cavallo è doping equino

11.09.2024

Cass. pen. Sez.III n.24257 del 19 giugno 2024

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La sentenza in commento vede come proprio nucleo centrale, quello del doping equino di cui al co.2 dell'art.544-ter c.p.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 10 marzo 2023 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Siena che aveva assolto i due imputati dai reati di cui agli artt.48 e 483 c.p., ritenendo, tuttavia, uno dei due responsabile per il reato ex art.544-ter co.2 capo d) c.p., condannandolo al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

L'imputato proponeva Ricorso per Cassazione deducendo tre motivi.

In ordine al primo, rilevava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza come sancito nell'art.6 della Convenzione Edu, osservando che il giudice di seconde cure aveva riqualificato la violazione di cui all'art.544-ter co.2 prima parte (relativo alla somministrazione di farmaci vietati al fine di amplificarne le prestazioni), con la sottoposizione degli stessi ad attività estenuanti.

Inoltre, come secondo motivo di doglianza, deduceva vizi di violazione di legge e motivazione in merito agli artt.544-ter c.p. e 192 c.p.p., ritenendo che la Corte d'Appello aveva sovrapposto la condotta descritta nel co.1, art. 544-ter c.p., con la seconda parte del medesimo comma, finendo così, per applicare un precedente giurisprudenziale non pertinente in quanto si prevedeva, in tale modo, che l'azione di somministrazione delle sostanze e la sottoposizione dell'animale ad una gara agonistica, avveniva contemporaneamente.

Infine, con l'ultimo motivo, deduceva vizi di violazione di legge in quanto non venivano riconosciute le attenuanti generiche senza addurre motivazioni a riguardo.

La Suprema Corte di Cassazione con la propria pronuncia, ha ritenuto i primi due motivi infondati.

Più precisamente, per quanto attiene al primo motivo, ha ritenuto che il giudice di II grado ha fatto riferimento alla condotta tenuta dal soggetto agente che è consistita nel somministrare dei farmaci antinfiammatori che combinati in tale modo, erano idonei ad incrementare le prestazioni sportive dei cavalli, prevedendo poi la partecipazione di questi ultimi ad addestramenti agonistici, ritenendo, pertanto configurabile l'ipotesi di cui al co.2 dell'art.544-ter c.p.

In merito, invece al secondo motivo di doglianza, ritenuto in egual modo inammissibile, gli Ermellini hanno ritenuto la decisione della Corte d'Appello di Firenze coerente in rapporto all'art.544 co.2 ultima parte c.p., la circostanza della somministrazione di farmaci antinfiammatori a cavalli privi di patologie ed, invece, in funzione dell'aumento delle loro prestazioni sottoponendoli, successivamente, ad attività di addestramento, risultando, quindi, coerente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Nella sentenza in commento, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che "Il benessere animale, tutelato attraverso la fattispecie ex art. 544-ter cod. pen., evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità".

Pertanto, somministrare ad animali in salute farmaci antidolorifici, fa sì che essi vengano esposti a stress e rischi che potrebbero pregiudicarne lo stato di salute psico-fisica, motivo per cui la decisione della Corte d'Appello di Firenze, è sembrata più che ragionevole nel ritenere che il doping equino, esattamente come quello umano prevede l'impiego di sostanze o di manipolazione che, in soggetti perfettamente sani, giungono con l'incrementare le performance.

Ciò posto, si è giunti, pertanto, a ritenere che il testo dell'art. 544-ter co.2 c.p., come modificato dall'introduzione della nuova fattispecie delittuosa tramite la L.n. 189 del 20 luglio 2004, prevede una specifica ipotesi del reato di maltrattamenti configurabile tramite la somministrazione di sostanze dopanti ad animali.

Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, la Cassazione, ritenendolo fondato in quanto totalmente assente qualsivoglia motivazione in ordine alla mancata concessioni delle attenuanti generiche, dichiarando annullata la pronuncia impugnata limitatamente a tale motivo di gravame.

Dott.ssa Martina Carosi