La Consulta dichiara illegittimo l’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti sui minori
C.Cost. n. 55 del 22.04.2025
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A cura di Avv. Sara Spanò
Il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Il Decidente, era chiamato a giudicare sulla responsabilità penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia (ex artt. 81 e 572, secondo comma, cod. pen.) «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalità educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori conviventi».
Il giudice a quo , ritiratosi in camera di consiglio e pervenuto al riconoscimento della responsabilità penale ascritta agli imputati, così decideva: «sono emersi profili di non manifesta infondatezza in ordine all'an e al quantum dell'applicazione della pena accessoria» della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, quale prevista dall'art. 34, secondo comma, cod. pen.
I presupposti per l'applicazione della pena accessoria sarebbero integrati, in quanto gli atti di maltrattamento e vessazione compiuti dai genitori in danno dei figli minori si sono estrinsecati in «metodi educativi connotati dall'uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali delle persone offese».
Al contempo, durante il processo è emersa «la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire l'accertato fatto di maltrattamenti come insuscettibile di ulteriore reiterazione»: in questo quadro, la automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nell'interesse del minore.
Quindi la Corte, chiamata a decidere, con questa sentenza stabiliva che l'attribuzione al giudice di una certa discrezionalità nella determinazione in concreto della pena, entro il minimo e il massimo previsti dalla legge, costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, al contrario, invece, non può ritenersi discrezionale la scelta di una rigidità applicativa – come nel caso di specie della pena accessoria - in quanto, determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi, oltre che distoniche rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Pertanto, la durata fissa della pena accessoria, non sarebbe proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili ai presupposti applicativi dell'art. 34, secondo comma, cod. pen. anche perché la pena comminata sarebbe eccessiva quando risulta comprovato il ripristino della situazione familiare e sia dunque meritevole di tutela l'interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare così ricomposto.
Difatti, medesima interpretazione di diritto veniva effettuata nella analoga fattispecie della sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen.
La pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.
Ancora una volta, un principio giuridico in favore della prole e della bi-genitorialità, teso a non contrastare il sano sviluppo del minore all'interno dell'unione famigliare.
Ragion per cui, il rigido automatismo che impone di applicare la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice una valutazione in concreto dell'interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l'irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore. Relazione necessaria alle sue esigenze di crescita e ai suoi interessi preminenti.
L'interesse del minore, infatti, può risultare in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.
FONTI:
https://cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/;
https://www.studiocataldi.it/articoli/23723-il-principio-di-bigenitorialita.asp;
Corte Costituzionale n. 55 del 22.04.2025, testo della sentenza motivazioni in fatto e in diritto;