La sospensione del procedimento con messa alla prova

09.03.2022

La sospensione del procedimento con messa alla prova (M.A.P.) è un rito speciale, al cui esito positivo consegue l'estinzione del reato. In sintesi, nessuna condanna.

La M.A.P. è stata introdotta recentemente con la Legge n. 67/2014 ed è disciplinata da norme del codice penale (artt.168 bis e 168 quater c.p.) e del codice di procedura penale (artt. 464 bis - 464 nonies, 657 bis c.p.p., artt. 141 bis - 141 ter disp. att. c.p.p.).

La finalità di tale istituto giuridico è quella di alleggerire il carico giudiziario nonché di assolvere in via anticipata a quella funzione tipica della pena, ossia il reinserimento sociale, in tal caso dell'imputato, attraverso un percorso di riabilitazione.

Come descritto dall'art.168 bis c.p., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato o, come spesso accade, donazioni a favore di enti benefici con somma determinata dal giudice.

L'imputato viene affidato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può prevedere lavori di volontariato di rilievo sociale oppure l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione dell'istituto in parola è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere comunque tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la cui durata giornaliera non può superare le otto ore.

L'art. 168 bis c.p. descrive inoltre i presupposti oggettivi e soggettivi per avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

In particolare, il primo comma della norma in questione delinea i limiti oggettivi e prevede che la richiesta possa essere avanzata nei procedimenti per reati puniti, in astratto, con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i reati indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale (reati procedibili con citazione diretta a giudizio).

Come chiarito dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36272/2016, per quanto riguarda i reati sanzionati astrattamente con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione della pena le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Pertanto, affinché un reato possa considerarsi "mappabile" occorre prendere in considerazione la pena massima prevista per la fattispecie-base.

Gli ultimi due commi dell'art. 168 bis c.p. indicano invece i limiti soggettivi.

Segnatamente, in quanto rito premiale, la sospensione non può essere concessa più di una volta (circostanza che emerge dal certificato del casellario giudiziale, nel quale vengono inserite le ordinanze che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della M.A.P.) e non si applica ai delinquenti abituali professionali o per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).

Da un punto di vista processuale, secondo quanto prescrivono gli artt. 464 bis - 464 ter c.p. la richiesta può essere presentata nel corso delle indagini preliminari nonché fino a quando non siano formulate le conclusioni in sede di udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, nel giudizio direttissimo e nei giudizi a citazione diretta ex art. 550 c.p.p., mentre nel procedimento per decreto con l'atto di opposizione.

In quanto atto personale, la richiesta può essere avanzata personalmente dall'imputato in udienza o a mezzo di procuratore speciale.

Come prescrive l'art. 464 bis, comma 4, c.p., alla richiesta deve essere allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. (ufficio esecuzione penale esterna). Nel caso in cui questo non sia disponibile, è sufficiente allegare alla richiesta di M.A.P. l'istanza rivolta all'U.E.P.E. con cui si chiede l'elaborazione di un programma, prassi molto diffusa.

Ai sensi dell'art. 464 quater c.p., una volta avanzata ritualmente la richiesta di messa alla prova, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, dopo aver sentito le parti e la persona offesa, nel caso in cui questa sia parte del procedimento.

Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti. Il termine in questione può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno può essere anche suddiviso in rate, previo consenso della persona offesa.

Nel concedere la M.A.P. il giudice si affida ai criteri di cui all'art 133 c.p., e dispone la sospensione se: a) reputa idoneo il programma di trattamento presentato; b) svolgendo un giudizio prognostico, ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nella valutazione del programma, il giudice valuta anche se il domicilio dichiarato dall'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

La sospensione non può essere:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova può essere impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato e dal pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa stessa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita.

In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Richiedendo la sospensione del procedimento con M.A.P., l'imputato può chiedere in subordine che in caso di reiezione della prima il procedimento si possa svolgere nelle forme del rito abbreviato.

Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la sentenza n. 4259/2021, ha affermato che il diniego alla richiesta di messa alla prova si può appellare anche a seguito di giudizio abbreviato. In particolare, l'imputato ha la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di messa alla prova da parte del giudice di prime cure.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'U.E.P.E. e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. A tale udienza, l'imputato ha facoltà anche di rinunciarvi.

Mentre, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. A tal fine verrà fissata udienza in camera di consiglio.

Ai sensi dell'art. 657 bis c.p.p., in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, occorre specificare che tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

Negli ultimi anni i procedimenti definiti con tale rito sono aumentati. La messa alla prova consente di definire il giudizio con una pronuncia favorevole di proscioglimento, senza che l'imputato quindi riporti una condanna. L'imputato in tal caso potrà conservare la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per altri reati.

Avv. Elia Francesco Dispenza