
Si può invocare lo stato di necessità in caso di assoluto bisogno economico?
A cura di Avv. Sara Spanò
Purtroppo, ad oggi, il tasso di disoccupazione aumenta e le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ragion per cui, le condizioni di indigenza economica possono indurre le persone a compiere atti illegali, come ad esempio rubare e occupare - abusivamente - la casa altrui.
In ipotesi del genere, "in teoria" potrebbe ricorrere la causa di giustificazione rappresentata dallo stato di necessità prevista dall'art. 54 del nostro codice penale: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo" (I comma).
Quindi, chiunque compie un reato costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri da un danno grave alla propria persona non può essere condannato? Non è proprio così!
Lo stato di necessità è una causa di giustificazione che consente di evitare la condanna a chi ha commesso un crimine.
Per la precisione, lo stato di necessità fa venir meno l'antigiuridicità della condotta; pertanto, chi ha commesso un reato spinto dalla necessità al momento della commissione del fatto illecito, non potrà essere punito per la propria condotta.
C'è un però. Secondo la legge, non è punibile chi ha commesso il fatto illecito in presenza di due elementi:
- La situazione necessitante, che consiste nel danno grave alla persona nella misura in cui il bene da salvare sia di gran lunga superiore a quello da sacrificare e dalla presenza di una situazione di pericolo attuale e concreta non volontariamente provocata dal soggetto agente.
Su quest'ultimo aspetto Dottrina e Giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la provenienza del pericolo deve essere determinata da forze naturali o animali o, anche, da condotta umana a condizione che si reagisca non contro l'aggressore ma contro un terzo estraneo, ricorrendo, altrimenti, gli estremi della legittima difesa (art. 52 c.p.).
- L'azione lesiva necessitata, che consiste nell'inevitabilità del pericolo, ossia, quando il soggetto attivo non può in nessun modo evitare il pericolo se non violando la legge. Sempre che vi sia una proporzione ragionevole tra il pericolo e il fatto lesivo.
A differenza, infatti, della legittima difesa ove è ammessa una reazione contro una minaccia di lesione di diritti patrimoniali, nel caso di specie, al contrario, entrano in gioco solo i diritti personali (es: diritto alla vita) e, pertanto, il giudizio di proporzione dovrà riguardare, in linea di massima, il rapporto tra i beni configgenti, riconoscendo la scriminante quando il bene minacciato è prevalente o a tutt'al più equivalente rispetto a quello sacrificato.
In estrema sintesi: quando il rischio più elevato è quello a carico dell'interesse aggredito, il rapporto di valore tra gli interessi deve essere proporzionalmente a vantaggio di quello da salvaguardare; quando invece l'interesse più rilevante è quello aggredito, il rapporto tra i pericoli deve essere proporzionalmente a svantaggio di quello salvaguardato.
Ad esempio, chi rompe il finestrino della macchina altrui e poi scappa via a bordo di essa perché inseguito da un assassino armato che ha l'intento di ucciderlo, non risponderà del reato di furto poiché egli è stato costretto ad agire illecitamente, al fine di mettere in salvo il bene- vita.
Diverso è, invece, il caso di chi si trova in condizioni economiche precarie e occupa abusivamente un immobile. Difficilmente potrà invocare questa causa di giustificazione, a meno che non si trovi in un imminente pericolo di vita.
Su questo tema si è pronunciata la Corte di Cassazione stabilendo il principio secondo cui le difficoltà economiche e la marginalità sociale non giustificano l'occupazione abusiva di una casa. Secondo i giudici, la povertà economica non giustifica né può rendere meno grave la decisione di occupare abusivamente una casa.
L'illecita occupazione di un immobile è giustificata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare, nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo, un'arbitraria soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia.
Ciò significa che, nel momento in cui la persona viola la legge al fine di evitare un danno grave, il pericolo deve essere imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio, non potendosi configurare l'attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non occasionali, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa.
Ergo: chi occupa la casa altrui perché non ne ha una propria commette reato, se la situazione di indigenza economica in cui si trova l'occupante è duratura e stabile nel tempo, e quindi non assolve all'esigenza eccezionale e unica di mettere in salvo la propria vita o quella dei familiari.
A tal proposito, si evidenzia che è possibile occupare abusivamente solo in presenza di alcuni requisiti:
A titolo esemplificativo: si pensi a colui che, a causa di un truffa o di un errore giudiziario, venga sfrattato dalla propria casa e gli venga negato l'accesso per recuperare le proprie cose e la moglie è in incinta. Qualora questa persona non abbia alcun luogo ove trovare riparo e, durante la notte, scoppi un temporale di portata alluvionale, allora potrebbe ricorrere lo stato di necessità se l'individuo in questione, pur di mettere in salvo sé stesso e i suoi prossimi congiunti, dalla pioggia torrenziale, decida di occupare temporaneamente l'androne di un edificio privato o una casa disabitata.
FONTI:
Codice penale esplicato minor, edizioni Simone, 2024;
Manuale di Diritto Penale, parte generale e speciale, R. Garofoli, Nel diritto ed. 2023;
Cass., Pen., sent. n. 26225 del 18 settembre 2020.
www.laleggepertutti.it;
www.giurisprudenzapenale.com.