Un testamento segreto è valido?
SI. Il testamento segreto ex art. 604 c.c. consiste nella consegna solenne di una "scheda" che contiene le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve e la conserva tra i suoi atti.
Tale scheda non necessita di essere autografata giacché può essere scritta anche da un terzo ma, deve SEMPRE essere sottoscritta dal testatore o, dal notaio che dichiara di aver letto il testamento segreto appone la firma e la causa per la quale l'ha apposta.
Una volta redatto il testamento segreto, il testatore lo consegnerà al notaio alla presenza di due testimoni e si provvederà al sigillo della busta contenente la scheda.
Questo prende il nome di atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni.
Esistono ipotesi di invalidità del testamento segreto? Si.
L'invalidità del testamento segreto opere nelle stesse more previste per il testamento pubblico (Art. 603 c.c.). invero, l'art. 607 c.c. dichiara efficace come testamento olografo il testamento segreto invalido se la "scheda" ha i requisiti del testamento olografo; opera una conversione formale impropria e il negozio rimane identico.
Il testamento segreto può essere ritirato dalle mani del notaio in ogni momento e dell'operazione verrà redatto un verbale di restituzione ai sensi dell'art. 608 c.c.